I soggetti passivi interessati devono presentare il modello barrando la casella «Esenzione»

Di Arianna ZENI

Il comma 769 dell’art. 1 della L. 160/2019 contiene le disposizioni riguardanti la dichiarazione dell’IMU così come ridisciplinata a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Al riguardo si evidenzia che la dichiarazione:
– deve essere presentata, in alternativa trasmessa telematicamente, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta (si veda “Dichiarazioni IMU anche telematiche” del 26 maggio 2021);
– ha effetto anche per gli anni successivi (purché non siano intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta; cfr. ris. Min. Economia e finanze 6 novembre 2020 n. 7/DF).
Così se il possesso dell’immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2020 la dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno 2021 (circ. MEF 18 marzo 2020 n. 1/DF).
Un apposito DM individuerà i casi in cui la dichiarazione sarà obbligatoria, ma fintanto che il nuovo modello non viene approvato, può essere utilizzato quello previsto dal DM 30 ottobre 2012.

Il comma 769 dell’art. 1 della L. 160/2019 e le istruzioni per la compilazione del modello approvato dal DM 30 ottobre 2012 stabiliscono che l’obbligo dichiarativo sorge soltanto nei seguenti casi:
– quando sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate;
– nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili al Comune.

Oltre ai casi espressamente indicati dal citato comma 769 per beneficiare delle esenzioni IMU (es. per gli immobili “merce” dal 2022 e per gli immobili assimilati all’abitazione principale destinati ad alloggi sociali o delle Forze armate), nella risposta Min. Economia e finanze 8 giugno 2021, il Dipartimento delle Finanze ha evidenziato che i soggetti che nel 2020 hanno fruito dell’esenzione dal versamento della prima e/o seconda rata IMU 2020, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica COVID-19, sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2021 per comunicare il diritto al beneficio fiscale.
Secondo le Finanze, infatti, queste informazioni non sarebbero a conoscenza dei Comuni e nel modello dichiarativo i soggetti passivi dovranno barrare la casella “Esenzione”.

L’esenzione dal versamento della prima e/o della seconda rata dell’IMU per l’anno 2020 è stabilita:
– dall’art. 177 del DL 34/2020 secondo cui non è dovuta la prima rata IMU 2020 relativa a determinati immobili (stabilimenti balneari e termali, immobili in D/2 e relative pertinenze e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi IMU siano anche gestori delle attività ivi esercitate, nonché immobili rientranti nella gruppo D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni);

– dall’art. 78 del DL 104/2020 (c.d. decreto “Agosto”) secondo cui non è dovuta la seconda rata dell’IMU 2020 per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali, gli immobili rientranti nella categoria D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate (l’esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria D/2 si applica anche relativamente alla prima rata 2020), gli immobili rientranti nella gruppo D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni, gli immobili rientranti nella categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate, gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

– dagli artt. 99-bis e 9-ter del DL 137/2020 (c.d. decreto “Ristori”) che hanno stabilito che non è dovuta la seconda rata dell’IMU per l’anno 2020 per gli immobili e relative pertinenze nei quali si esercitato le attività riferite ai codici ATECO specificatamente individuati (Allegato 1), a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate e per gli immobili dove si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività e che gli immobili siano siano ubicati nel territorio di una “zona rossa” (si veda “Per l’esenzione IMU è sufficiente essere stati zona rossa” dell’8 dicembre 2020).