Chi non intende avvalersi dell’esonero contributivo introdotto dalla legge di bilancio 2021 può effettuare il pagamento in anticipo

Di Redazione EUTEKNE

Il versamento della prima o unica rata dei contributi minimi dovuti dagli iscritti alla Cassa dottori commercialisti (CNPADC) è ulteriormente differito al 30 settembre 2021 (anziché al 30 giugno 2021), al fine di tenere conto dei criteri e delle modalità attuative dell’esonero introdotto dall’art. 1 commi da 20 a 22-bis della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), il cui decreto è ancora in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Lo ha reso noto la stessa Cassa dottori commercialisti con un comunicato pubblicato nella giornata di ieri sul proprio sito, fornendo al tempo stesso sia le istruzioni per coloro che non volessero avvalersi dell’esonero, sia un quadro generale delle scadenze contributive dell’anno 2021.

Si ricorda che la CNPADC aveva già deciso di differire al 30 giugno 2021 il termine di versamento della prima o unica rata dei contributi minimi di competenza dell’anno 2021, in scadenza il 31 maggio, nonché della seconda rata delle eccedenze contributive riferite all’anno 2020 (la cui scadenza ordinaria era fissata al 31 marzo 2021; si veda “Nuova proroga dei versamenti per gli iscritti alla CNPADC” del 27 marzo 2021).

Tuttavia quest’ultima, ovverosia la seconda rata delle eccedenze contributive 2020, non è stata ulteriormente prorogata, pertanto il pagamento resta fissato al 30 giugno 2021, assieme alla terza rata delle eccedenze contributive 2020.

Come si legge dal comunicato in commento, la CNPADC consente inoltre, a coloro i quali non volessero avvalersi dell’esonero contributivo ex L. 178/2020, di effettuare in anticipo il pagamento della prima rata dei contributi minimi.
Sul punto, sarà resa disponibile nei prossimi giorni, all’interno dei servizi on line, l’autogenerazione del relativo MAV (comprensivo della contribuzione minima sia soggettiva che integrativa).
Non subirà alcun addebito il 30 settembre l’iscritto che ha già optato per il versamento con la modalità SDD e paga in anticipo la prima rata dei contributi minimi attraverso MAV.

Il 30 settembre 2021 scadono anche la quarta rata delle eccedenze contributive 2020 e il 50% dei contributi sospesi per l’emergenza COVID-19, mentre entro il 2 novembre 2021 deve essere effettuato il versamento della seconda rata dei contributi minimi e il contributo di maternità 2021.