Se parzialmente deducibili vanno indicate nei righi RF16 e RF55 quali variazioni in aumento e in diminuzione

Di Luisa CORSO

Il rigo RF16 dei modelli REDDITI 2021 accoglie, come di consueto, le imposte indeducibili ex art. 99 del TUIR, nonché le imposte deducibili per le quali, nel periodo di imposta 2020, non è stato effettuato il pagamento.
Nel rigo va segnalato, quale variazione in aumento, il 100% dell’imposta di competenza del periodo di imposta; si tratta di una variazione definitiva nel caso di imposte indeducibili.
Nel caso di IMU e IRAP (deducibili in misura parziale) occorre altresì indicare nel rigo RF55 il corrispondente importo deducibile, quale variazione in diminuzione, a condizione che l’imposta sia stata assolta.

A norma dell’art. 99 comma 1 del TUIR e di alcune disposizioni speciali, sono indeducibili:
– le imposte sui redditi (IRPEF e IRES);
– le imposte per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa (es. IVA, le ritenute sui premi e sulle vincite, imposta sostitutiva dovuta dalle imprese di assicurazione, ecc.);
– le imposte la cui indeducibilità è, totalmente o parzialmente, normativamente prevista (IRAP, IMU, addizionali regionali e comunali e imposte sostitutive).
La problematica non riguarda le imposte sostitutive per la rivalutazione dei beni e per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, in quanto non iscritte a Conto economico, ma a diretta riduzione delle riserve.

Il secondo periodo dell’art. 99 comma 1 citato stabilisce che “le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento”: si tratta, ad esempio, dell’imposta di registro non capitalizzata e dell’imposta ipotecaria e catastale, le quali sono quindi deducibili secondo il principio di cassa, che prevale su quello di derivazione rafforzata.

In deroga, come osservato dalla norma di comportamento AIDC n. 210/2020, opera il principio di deducibilità per competenza per:
– le imposte strettamente correlate a componenti positivi di reddito (è il caso, ad esempio, dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale e dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti, trattati dalla C.M. n. 136/2000, nonché il caso delle accise sui prodotti petroliferi, trattato dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 182/2001);
– gli oneri fiscali accessori di componenti negativi di reddito (in virtù della capitalizzazione nel costo dei beni, in tal caso, l’onere tributario segue le medesime regole di deduzione fiscale del bene).

Ulteriore casistica di deducibilità per competenza, in base alla R.M. 19 gennaio 1980 n. 9/869, riguarda l’IVA indetraibile; quest’ultima può costituire “a seconda delle fattispecie un onere accessorio di diretta imputazione al costo del bene o servizio a cui essa si riferisce oppure un costo d’esercizio” (norma di comportamento AIDC n. 152/2003).

Tra le imposte parzialmente deducibili rientra, fino al periodo di imposta 2021 “solare”, l’IMU relativa agli immobili strumentali; infatti, l’IMU è deducibile dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo al 60% per i periodi di imposta 2020 e 2021 “solare” mentre diverrà deducibile al 100% dal periodo di imposta 2022 “solare”.

Nel caso in cui una società abbia contabilizzato nell’esercizio 2020 un ammontare pari a 6.000 euro a titolo di IMU versata in relazione a un capannone nello stesso periodo, in sede di compilazione di REDDITI SC 2021, occorre indicare:
– nel rigo RF16, l’importo di 6.000 euro, pari al 100% dell’IMU di competenza del periodo 2020;
– nel rigo RF55, l’importo di 3.600, pari al 60% dell’imposta assolta nello stesso periodo, con il codice 38.
Nel quadro RG di REDDITI SP 2021 l’importo deducibile andrebbe indicato nel rigo RG22, con codice 23.

Nessuna indicazione va, invece, effettuata nell’ipotesi in cui l’impresa si sia avvalsa dell’esenzione totale dall’imposta prevista per l’anno 2020 in relazione all’emergenza coronavirus; in mancanza di sostenimento del costo, pare, infatti, corretto non rilevare nel bilancio 2020 e non dedurre alcun costo per IMU.

Tra le ipotesi di deducibilità parziale va altresì rilevata la possibilità di dedurre dall’IRPEF/IRES (da indicare, rispettivamente, con i codici 12 e 33 al rigo RF55):
– una quota pari al 10% dell’IRAP corrisposta nel periodo d’imposta, legata al sostenimento di interessi passivi eccedenti gli interessi attivi;
– la parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge.

Per entrambe le deduzioni, ai fini della deducibilità, vige il principio di cassa “temperato”: la base su cui commisurare la quota deducibile è, infatti, costituita dalle somme versate a titolo di IRAP nel corso del periodo d’imposta, fermo però restando che la somma versata a titolo di acconto rileva “solo se e nei limiti in cui rifletta l’imposta effettivamente dovuta per il periodo di riferimento” (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 16/2009, § 1 e n. 8/2013, § 1.1).

È ragionevole ritenere che, con riferimento al 2020, l’IRAP da assumere a base per il calcolo della quota deducibile in questione sia costituita solo dagli importi effettivamente versati, anche da parte dei contribuenti che hanno fruito dell’agevolazione di cui all’art. 24 del DL 34/2020 (seconda rata di acconto effettivamente versata, assunta nei limiti dell’IRAP dovuta per lo stesso 2020).