Il DL Sostegni-bis estende tale possibilità anche ai soggetti con ricavi superiori a 5 milioni

Di Pamela ALBERTI

L’art. 20 del DL 25 maggio 2021 n. 73 (c.d. DL “Sostegni-bis”) amplia la possibilità di utilizzare in un’unica soluzione il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020.

In merito all’utilizzo del credito d’imposta, ai sensi del comma 1059 dell’art. 1, il credito d’imposta ex L. 178/2020 è utilizzabile in compensazione, in linea generale, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni “ordinari”, ovvero di avvenuta interconnessione per i beni “Industria 4.0”.
Il citato comma 1059 dispone inoltre che i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni possano invece beneficiare dell’agevolazione in un’unica quota annuale per gli investimenti effettuati in beni “ordinari”, materiali e immateriali, dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, sulla base del richiamo al comma 1054.

L’art. 20 del DL “Sostegni-bis” introduce il nuovo comma 1059-bis, in base al quale “per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale”.
Pertanto il credito d’imposta può essere utilizzato in un’unica soluzione anche dai soggetti con ricavi/compensi uguali o superiori a 5 milioni di euro, per gli investimenti in beni strumentali materiali “ordinari”  effettuati nel periodo 16 novembre 2020-31 dicembre 2021.

Il riferimento della nuova disposizione introdotta dal DL “Sostegni-bis” ai beni materiali diversi da quelli indicati nell’Allegato A alla L. 232/2016 comporta invece che per gli investimenti in beni immateriali “ordinari” effettuati nel suddetto periodo da soggetti con ricavi/compensi superiori a 5 milioni non troverebbe applicazione la possibilità di utilizzare il credito d’imposta in un’unica soluzione; in tal caso il credito d’imposta sarebbe quindi utilizzabile in tre quote annuali.

Resta inoltre ferma la modalità di utilizzo in tre quote annuali per gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” effettuati nel 2022 e per tutti gli investimenti in beni materiali e immateriali “Industria 4.0” effettuati nell’intero periodo agevolato.
La tabella in calce all’articolo riepiloga le modalità di utilizzo descritte.

Con particolare riferimento all’utilizzo del credito d’imposta, Marco Calabrò, dirigente del Ministero dello Sviluppo economico, ha affermato che il periodo di compensazione di tre anni, o un anno a determinate condizioni, va considerato come periodo minimo di compensazione, per cui non ci sono limiti a riportare a nuovo le eccedenze.
Ferma restando l’assenza di una circolare dell’Agenzia delle Entrate relativamente al credito d’imposta ex L. 178/2020, sulla base di tali dichiarazioni sarebbe quindi possibile utilizzare in compensazione il credito d’imposta anche oltre il suddetto periodo (si veda “Eccedenza del bonus investimenti utilizzabile anche oltre i tre anni” del 6 maggio 2021).

Tipologia di investimento Soggetti con ricavi/compensi < a 5 milioni di euro Soggetti con ricavi/compensi ? a 5 milioni di euro
Beni materiali “ordinari”
16 novembre 2020 – 31 dicembre 2021 o termine lungo 30 giugno 2022
Utilizzo in compensazione F24
unica quota annuale
Utilizzo in compensazione F24
unica quota annuale
Beni materiali “ordinari”
1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022
o termine lungo 30 giugno 2023
Utilizzo in compensazione F24
tre quote annuali di pari importo
Utilizzo in compensazione F24
tre quote annuali di pari importo
Beni immateriali “ordinari”
16 novembre 2020 – 31 dicembre 2021
o termine lungo 30 giugno 2022
Utilizzo in compensazione F24
unica quota annuale
Utilizzo in compensazione F24
tre quote annuali di pari importo
Beni immateriali “ordinari”
1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 o termine lungo 30 giugno 2023
Utilizzo in compensazione F24
tre quote annuali di pari importo
Utilizzo in compensazione F24
tre quote annuali di pari importo
Beni materiali “4.0”
16 novembre 2020 – 31 dicembre 2021
o termine lungo 30 giugno 2022
Utilizzo in compensazione F24
tre quote annuali di pari importo
Utilizzo in compensazione F24
tre quote annuali di pari importo
Beni materiali “4.0”
1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022
o termine lungo 30 giugno 2023
Utilizzo in compensazione F24
tre quote annuali di pari importo
Utilizzo in compensazione F24
tre quote annuali di pari importo
Beni immateriali “4.0”
16 novembre 2020 – 31 dicembre 2021
o termine lungo 30 giugno 2022
Utilizzo in compensazione F24
tre quote annuali di pari importo
Utilizzo in compensazione F24
tre quote annuali di pari importo
Beni immateriali “4.0”
1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022
o termine lungo 30 giugno 2023
Utilizzo in compensazione F24
tre quote annuali di pari importo
Utilizzo in compensazione F24
tre quote annuali di pari importo