Con l’approvazione definitiva del disegno di legge avvenuta ieri vengono introdotte diverse novità in materia di lavoro e previdenza

Di Luca MAMONE

Nella seduta di ieri, 19 maggio 2021, la Camera ha approvato in via definitiva – con 375 voti favorevoli e 45 astenuti – la legge di conversione del DL 41/2021 (c.d. DL “Sostegni”), recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.

Nel testo approvato si segnalano diverse modifiche e novità in materia di lavoro e previdenza. Per quanto concerne i trattamenti di integrazione salariale con causale emergenziale COVID-19, si ricorda che con riferimento alla CIGO, le 13 settimane previste dall’art. 8 del DL “Sostegni” per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, si aggiungono alle precedenti 12 previste dall’art. 1 comma 300 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), collocate nel primo trimestre dell’anno in corso. La medesima disposizione consente poi ai datori di lavoro la possibilità di richiedere trattamenti di assegno ordinario e CIG in deroga ex DL 18/2020 per una durata massima di 28 settimane collocate nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

Ciò premesso, in sede di conversione in legge sono state inserite due misure agevolative, prevedendo in primis che le predette integrazioni salariali possano essere concesse in continuità ai datori di lavoro che hanno integralmente fruito degli analoghi trattamenti previsti dalla legge di bilancio 2021. In seconda battuta, vengono differiti al 30 giugno 2021 i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021.

Sempre con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito, si segnala l’introduzione del nuovo art. 9-bis, con cui si dispone il riconoscimento, in favore dei lavoratori delle imprese operanti in alcuni porti, dell’indennità di cui all’art. 3 comma 2 della L. 92/2012 per le giornate di mancato avviamento al lavoro.

Altra novità interessante, sempre introdotta in sede di conversione in legge del DL “Sostegni”, riguarda una misura agevolativa di natura fiscale, che si sostanzia nell’esenzione dall’imposta di bollo per le convenzioni relative allo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di cui all’art. 18 della L. 196/97.

Tornando nell’ambito degli strumenti di sostegno al reddito, il nuovo art. 12-bis prevede l’istituzione di un Fondo volto ad erogare contributi per consentire ai genitori separati o divorziati, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, di poter corrispondere l’assegno di mantenimento. Operativamente, si prevede l’erogazione di una parte o dell’intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili.

Sempre in sede di conversione in legge, si segnala l’introduzione del nuovo art. 13-bis, con cui viene esteso il riconoscimento del contributo mensile per figli disabili ex art. 1 comma 365 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) a favore di uno dei due genitori (e non solo alla madre come da previsione previgente), se disoccupato o monoreddito facente parte di nuclei familiari monoparentali.

Si ricorda che i figli a carico devono avere una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%, e il contributo mensile viene riconosciuto nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Per quanto concerne invece i lavoratori “fragili” ex art. 15 del DL 41/2021, il cui periodo di assenza dal servizio prescritto dalle autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero, la legge di conversione specifica che i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini de periodo di comporto già a decorrere dal 17 marzo 2020.

In ultimo si segnala il nuovo art. 18-bis, con cui viene riconosciuta un’indennità connessa all’emergenza da COVID-19 in atto in favore dei lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1° maggio 2021.
Infine, un’ultima novità di interesse riguarda le agevolazioni contributive previste dall’art. 19 del DL “Sostegni” a favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché degli imprenditori agricoli professionali, dei coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni, che svolgono determinate attività.

Sul punto, la legge di conversione introduce una disposizione con cui si richiede ai beneficiari – in sede di presentazione della domanda di accesso allo sgravio in questione – di dichiarare ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla Comunicazione Commissione Europea 19 marzo 2020 n. C(2020) 1863 final.