Il termine del sostenimento delle spese slitta anche per le persone fisiche proprietarie di interi edifici da due a quattro unità

Di Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

Il superbonus del 110% è stato ulteriormente prorogato per i condomini, gli IACP e per le persone fisiche uniche proprietarie di edifici composti da due a quattro unità immobiliari.
Lo prevede l’art. 1 comma 3 del DL 6 maggio 2021 n. 59, pubblicato nella G.U. n. 108/2021, recante le “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, con il quale sono stati modificati i commi 3-bis e 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020.

Per gli interventi effettuati dai condomini (siano essi volti alla riqualificazione energetica o alla riduzione del rischio sismico degli edifici), in particolare, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 (ciò a prescindere dallo stato di completamento degli interventi). Precedentemente alla modifica introdotta dal DL 59/2021, infatti, per i condomini il termine finale di sostenimento delle spese era fissato al 30 giugno 2022 e soltanto nel caso in cui in detta data gli interventi fossero realizzati per almeno il 60% dell’intervento complessivo il termine poteva slittare al 31 dicembre 2022.

Con riguardo agli immobili composti da 2 a 4 unità immobiliari posseduti da un unico proprietario persona fisica (o in comproprietà da più persone fisiche pro indiviso), al fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nel caso in cui alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Se l’edificio interamente posseduto da un’unica persona fisica, o da più persone fisiche in comproprietà pro indiviso, è composto da 5 o più unità immobiliari distintamente accatastate, per le spese sostenute per gli interventi agevolati effettuati sulle sue parti comuni continua a non spettare il superbonus del 110%.

Per quanto riguarda le spese sostenute per interventi agevolati volti alla riqualificazione energetica (commi da 1 e 3 dell’art. 119 del DL 34/2020) effettuati da istituti autonomi case popolari (IACP) ed “enti equivalenti”, il termine finale di sostenimento delle spese è posposto al 30 giugno 2013 (era precedentemente fissato al 31 dicembre 2022) con riguardo alle spese che concernono la generalità degli interventi agevolati.
Il termine è ulteriormente ampliato di sei mesi (31 dicembre 2023) relativamente alle spese che concernono quegli interventi agevolati che risultano realizzati entro il 30 giugno 2023 per almeno il 60% dell’intervento complessivo (nuovi commi 3-bis e 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020).

Le suddette proroghe non riguardano, tuttavia, gli edifici unifamiliari, le unità immobiliari di edifici plurifamiliari e gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari (appartamenti) nei condomini per i quali l’agevolazione del 110% continua a competere per le spese relative agli interventi agevolati sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 ai sensi dell’art. 119 commi 1 e 4 del DL 34/2020.
L’estensione della finestra temporale dell’agevolazione, inoltre, non riguarda le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, le ONLUS, le ODV e le APS iscritte negli appositi registri e le associazioni e società sportive dilettantistiche (per i soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi).

Rimane fermo che le suddette disposizioni sono soggette alla procedura di notifica ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e le agevolazioni sono concesse previa autorizzazione della Commissione europea.

Si evidenzia, infine, che non essendo stato modificato l’art. 121 del DL 34/2020, l’opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo” è possibile soltanto relativamente alle spese sostenute nel biennio 2020/2021 e, per quelle agevolate con il superbonus al 110%, anche nel 2022. Allo stato attuale, pertanto, la norma non consente di poter optare per le spese sostenute nel corso dell’anno 2023 da parte degli IACP.
Sarebbe quindi auspicabile un intervento di armonizzazione in sede di conversione in legge del decreto.