Sono invece esclusi dalla misura agevolativa quei soggetti che, per il periodo oggetto di esonero, sono titolari di un contratto di lavoro subordinato

Di Daniele SILVESTRO

Limite massimo individuale dell’esonero pari a 3.000 euro su base annua, da riparametrare su base mensile, esclusione della contribuzione integrativa, oltre che dei premi INAIL, e assenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo oggetto di esonero.
Questi sono alcuni degli aspetti individuati dal decreto firmato pochi giorni fa dal Ministro del Lavoro (si veda “Decreto sull’esonero contributivo di autonomi e professionisti in arrivo” dell’8 maggio 2021), che fissa i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’esonero ex art. 1 commi da 20 a 22-bis della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), individuando in particolare i destinatari, i requisiti e le condizioni di accesso, nonché i termini per la presentazione delle domande.

Con riferimento all’ambito soggettivo della misura, l’esonero trova applicazione nei confronti dei lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO (ovverosia Gestione artigiani e degli esercenti attività commerciali e Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e professionisti iscritti alla Gestione separata INPS (che dichiarano redditi di lavoro autonomo ex art. 53 comma 1 del TUIR). Sul punto, il decreto include tra i beneficiari dell’esonero anche i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato.

L’agevolazione riguarda anche i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96 (si pensi, ad esempio, ai commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, ecc…).
In entrambi i casi l’esonero viene riconosciuto relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021, da versare con le rate o gli acconti avente scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021.

Ai fini dell’accesso all’agevolazione in argomento, i suddetti soggetti devono, congiuntamente, aver:
– subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;
– percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione non superiore a 50.000 euro.

Tali requisiti non trovano applicazione per i lavoratori che hanno avviato l’attività, che determina l’obbligo di iscrizione all’apposita gestione o ente previdenziale, nel corso dell’anno 2020.
Il decreto specifica poi le modalità di individuazione del reddito. In particolare, per i professionisti iscritti agli enti di previdenza e assistenza ex DLgs. 509/94 e DLgs. 103/96 il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti l’attività. Invece, per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS il reddito è individuato nel reddito imponibile indicato nel modello REDDITI PF (quadro RR, sezioni I o II), presentato entro il 31 luglio 2021 (termine per la presentazione dell’istanza di esonero). Limitatamente ai lavoratori autonomi agricoli, il reddito è individuato nei redditi risultanti nel modello REDDITI PF (entro il 31 luglio 2021) e riconducibili alle attività che comportano l’iscrizione alla gestione (compresi i redditi derivanti dalle attività connesse a quelle agricole ex art. 2135 comma 3 c.c.).

Sono esclusi dalla misura agevolativa quei soggetti che, per il periodo oggetto di esonero, sono titolari di un contratto di lavoro subordinato (fatta eccezione per il contratto di lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità), ovvero sono titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria avente le medesime finalità dell’assegno ordinario di invalidità.

Sono altresì beneficiari dell’esonero in trattazione, ai sensi dell’art. 1 comma 21 della L. 178/2020, anche i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla L. 3/2018, già collocati in quiescenza e a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, ai sensi dell’art. 2-bis comma 5 del DL 18/2020 (Cura Italia) e limitatamente al periodo in cui sono stati titolari di detti incarichi.

Inoltre, secondo quanto specificato dal decreto in commento, i lavoratori appartenenti alle sopraindicate categorie devono essere iscritti alle Gestioni previdenziali entro la data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021.
La domanda deve essere presentata a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria. Al riguardo, il decreto individua differenti termini per la presentazione delle domande, ovverosia entro il 31 luglio 2021 per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS (nonché per i medici, gli infermieri e altri operatori sanitari) e 31 ottobre 2021 per i professionisti iscritti agli enti di previdenza e assistenza ex DLgs. 509/94 e DLgs. 103/96.