L’agevolazione spetta agli acquirenti delle unità immobiliari anche se l’immobile era originariamente accatastato in A/1

Di Arianna ZENI

Con due risposte a interpello di ieri, 10 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate torna a occuparsi del c.d. “sismabonus acquisti” di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013.
Nel primo documento, la risposta n. 318, viene precisato che l’agevolazione spetta agli acquirenti delle unità immobiliari risultanti post lavori anche ove originariamente l’immobile fosse accatastato in A/1.

Nella seconda risposta, la n. 320, viene ribadito che non è possibile fruire dell’agevolazione se l’impresa che effettua gli interventi di demolizione e ricostruzione non ha per oggetto l’attività di costruzione e/o ristrutturazione.
Con riguardo a quest’ultima questione si ricorda che, ai fini della spettanza del sismabonus acquisti, di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013, l’impresa che esegue, sull’intero edificio, gli interventi edilizi di demolizione e ricostruzione dell’intero edificio, deve essere una “impresa di costruzione e ristrutturazione immobiliare” che provveda, entro il termine ivi stabilito, “alla successiva alienazione dell’immobile”.

La norma pone dunque due requisiti con riguardo all’impresa che effettua gli interventi edilizi sull’intero edificio, ante cessione dell’immobile, in quanto:
– l’impresa deve essere una “impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare”;
– l’impresa deve essere proprietaria dell’immobile, posto che deve provvedere alla sua “successiva alienazione”.

Con la risposta a interpello 10 maggio 2021 n. 320, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che per poter essere considerata “di costruzione o ristrutturazione immobiliare”, l’impresa deve essere “astrattamente idonea ad eseguire tali lavori.
L’astratta idoneità, a titolo esemplificativo, è ritenuta sussistente attraverso la verifica del codice attività ATECO oppure attraverso la previsione espressa dell’attività di costruzione o ristrutturazione immobiliare nell’oggetto sociale” (in tal senso la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 14 luglio 2020 n. 213; si veda anche “Sismabonus acquisti anche con lavori commissionati a un’altra impresa” del 15 luglio 2020).

L’“astratta idoneità” all’esecuzione dei lavori non significa però che essi debbano in concreto essere eseguiti dall’impresa.

Le risposte a interpello Agenzia delle Entrate 10 maggio 2021 n. 320 e 14 luglio 2020 n. 213 confermano infatti che rimane possibile che l’impresa “astrattamente idonea” a eseguirli scelga di affidarli in appalto ad altra impresa esecutrice, restando però “necessario che l’impresa appaltante sia titolare del titolo abilitativo necessario alla realizzazione dei lavori finalizzati al miglioramento sismico”.

Ove la società non abbia per oggetto l’attività di costruzione e/o ristrutturazione bensì, come nel caso considerato nella risposta n. 320, la “fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni”, gli acquirenti delle singole unità immobiliari non possono beneficiare del sismabonus acquisti, né nella misura del 75% o dell’85%, né nella misura del 110% come previsto dall’art. 119 del DL 34/2020 (c.d. superbonus del 110%).

Si evidenzia, infine, che la necessità che l’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare sia intestataria del titolo abilitativo all’effettuazione degli interventi di demolizione e ricostruzione non è incompatibile con il fatto che il titolo autorizzativo sia stato inizialmente rilasciato al precedente proprietario dell’edificio e che l’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare ne sia quindi divenuta intestataria in forza di apposita volturazione, anziché quale originaria richiedente (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2021 n. 82).

Nella risposta a interpello n. 318/2021, invece, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che l’agevolazione spetta agli acquirenti delle unità immobiliari anche ove l’edificio, precedentemente alla sua demolizione e ricostruzione, fosse accatastato in A/1.
Nel caso in cui gli acquirenti abbiano i requisiti per poter beneficiare del c.d. “superbonus del 110” di cui all’art. 119 comma 9 del DL 34/2020, inoltre, l’aliquota del 110% potrà spettare soltanto agli acquirenti delle unità immobiliari residenziali che siano accatastate in categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9.