L’INPS illustra termini e modalità applicative del pacchetto di ammortizzatori sociali predisposto dal DL 41/2021

Di Luca MAMONE

Con la circolare n. 72, pubblicata ieri, l’INPS ha illustrato la disciplina dei trattamenti di integrazione salariale con causale emergenziale COVID-19 regolati dal DL 41/2021 (c.d. DL “Sostegni”).
Tra i vari aspetti, l’Istituto ha chiarito che i predetti trattamenti sono fruibili da lunedì 29 marzo 2021, in quanto le settimane del DL comprendono i periodi decorrenti dalla settimana in cui è collocato il 1° aprile 2021, cadente di giovedì.

Sul punto, l’INPS ricorda che, dato che l’art. 1 comma 300 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha riconosciuto 12 settimane di trattamenti di CIG COVID-19 a decorrere dal 1° gennaio, in caso di fruizione continuativa di questi il ricorso era possibile fino allo scorso 25 marzo.
Tuttavia, lo stesso Istituto previdenziale, con un comunicato stampa dello scorso 16 aprile, ha osservato che il primo giorno lavorativo dell’anno 2021 è stato il 4 gennaio (cfr. circ. INPS n. 28/2021) e le 12 settimane della legge di bilancio eventualmente decorrenti da tale data sono pertanto terminate il 28 marzo. In tale ipotesi sarebbe possibile una copertura completa dei periodi di CIG, in quanto dal giorno successivo (29 marzo 2021) è consentito l’accesso al trattamento del DL “Sostegni”.

Per il resto, l’INPS illustra in maniera tutta la disciplina dei trattamenti di integrazione salariale ex DL 41/2021.
Con riferimento alla cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), le 13 settimane del DL “Sostegni”, previste dall’art. 8 comma 1 dal 1° aprile fino al prossimo 30 giugno, si aggiungono alle prime 12 previste dalla legge di bilancio 2021, collocate nel primo trimestre dell’anno in corso. Conseguentemente, i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 25 settimane di trattamenti di CIGO dal 1° gennaio al 30 giugno 2021.

Il successivo comma 2 del medesimo art. 8 stabilisce invece che i datori di lavoro possono richiedere trattamenti di assegno ordinario e CIG in deroga ex DL 18/2020 per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.
In merito, l’INPS rileva che la norma non prevede l’imputazione alle nuove settimane dei periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi della L. 178/2020 (12 settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021).

Di conseguenza, le settimane richieste ai sensi della legge di bilancio 2021, che si collocano anche parzialmente dopo lo scorso 31 marzo, non riducono il numero delle settimane introdotte dal DL 41/2021. Ne deriva che il nuovo periodo di trattamenti è aggiuntivo a quello precedente e, quindi, per il 2021 i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 40 settimane di trattamenti.

La circolare in questione, oltre a ricordare che destinatari dei predetti trattamenti sono i lavoratori in forza al 23 marzo 2021 e che per le misure di sostegno al reddito non è previsto alcun contributo addizionale, evidenzia altresì che il DL 41/2021 consente l’accesso ai nuovi periodi di CIG COVID-19 a prescindere dal ricorso agli ammortizzatori sociali introdotti dalla L. 178/2020. Pertanto, possono accedere ai nuovi trattamenti del DL “Sostegni” tutti i datori di lavoro privati, anche se non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per la causale COVID-19.

L’INPS ricorda altresì che l’art. 8 comma 8 del DL 41/2021 riconosce ai datori di lavoro agricoli la possibilità presentare domanda di CISOA con causale COVID-19 ex art. 19 comma 3-bis del DL 18/2020, per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

Per quanto concerne i termini per l’invio delle domande dei predetti trattamenti di integrazione salariale, l’art. 8 del DL 41/2021, in linea con la disciplina a regime, stabilisce che le istanze devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (31 maggio 2021 in sede di prima applicazione).

Ancora, in caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda. E proprio in merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di recuperare gli importi successivamente tramite conguaglio contributivo, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Sul punto, si evidenzia come il provvedimento in esame consenta l’utilizzo del sistema del conguaglio anche alla generalità delle aziende che richiedono la CIG in deroga. In precedenza tale possibilità era limitato alle sole aziende plurilocalizzate.

In ultimo, la circolare riporta le modalità di esposizione del conguaglio nel flusso UniEmens, con la specifica indicazione dei codici ad hoc di nuova istituzione.