L’Agenzia delle Entrate corregge le indicazioni per i contribuenti che hanno iniziato l’attività dal 2019

Di Pamela ALBERTI

A partire da oggi e fino al 28 maggio 2021 è possibile presentare le istanze per accedere al contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021 (c.d. “Sostegni”). Con il provvedimento n. 82454 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha corretto giusto in tempo quanto inizialmente affermato con riferimento al calcolo del contributo per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, eliminando dal § 2.4 del provvedimento n. 77923/2021 (nonché dalle istruzioni per la compilazione dell’istanza) la locuzione “negativa ma inferiore al 30 per cento”. Viene quindi confermato che per tali soggetti non è richiesto il requisito del calo del fatturato e quindi non viene riconosciuto di default l’ammontare minimo del contributo in caso di calo della media mensile di fatturato 2020 inferiore al 30% rispetto a quella del 2019 (si veda “Istruzioni da correggere per il contributo a chi ha iniziato l’attività nel 2019” del 26 marzo 2021).

Tanto premesso, non essendo previste erogazioni automatiche come per i precedenti contributi del DL “Ristori”, la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che intendono beneficiare del contributo e che soddisfano i requisiti richiesti. L’istanza va trasmessa solo in via telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia.

A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti (es. l’esistenza del codice fiscale del soggetto richiedente, della partita IVA attiva, la presenza di tutti i campi obbligatori). Successivamente alla ricevuta di presa in carico, l’Agenzia delle Entrate effettua dei controlli sulle informazioni contenute nell’istanza (es. il controllo di coerenza di alcuni dati, la verifica che il codice fiscale del soggetto richiedente sia effettivamente l’intestatario o cointestatario dell’IBAN indicato).

In caso di superamento, l’Agenzia comunica l’avvenuto mandato di pagamento del contributo, ovvero il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta, nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato. Successivamente alla comunicazione viene inviata una seconda ricevuta.

Nella medesima area riservata, in caso di mancato superamento dei suddetti controlli, l’Agenzia comunica l’eventuale scarto dell’istanza, evidenziando i motivi del rigetto.
Nella guida dell’Agenzia viene precisato che nel caso di scarto dell’istanza il soggetto richiedente può trasmettere una nuova istanza entro e non oltre il 28 maggio 2021. Se l’istanza è scartata per invalidità dell’IBAN indicato, il contribuente deve verificare l’esattezza dell’IBAN indicato nell’istanza. Se l’IBAN risultasse corretto, è necessario approfondire il motivo del mancato riscontro mediante contatto con il proprio istituto di credito (secondo l’Agenzia, i motivi più frequenti che possono portare a scarto per invalidità dell’IBAN sono: IBAN non più valido a seguito di fusione tra banche, conto corrente chiuso, conto corrente non intestato al soggetto richiedente).

Secondo la guida, in caso di incongruenza dei dati dell’istanza rispetto ai dati dichiarativi presenti nel sistema dell’Anagrafe Tributaria, l’Agenzia “sospende” l’istanza per ulteriori controlli. In merito alla sospensione dell’istanza, le cause possono derivare da verifiche effettuate sulle dichiarazioni dei redditi 2020 per il 2019 (es. assenza di dichiarazione, dichiarazione con ammontare di ricavi o compensi superiore a quello inserito nell’istanza, ecc.) o sulle comunicazioni di liquidazione periodica IVA o sulle dichiarazioni IVA riferite agli anni 2019 e 2020 ovvero sui dati acquisiti dall’Agenzia delle Entrate mediante i processi di fatturazione elettronica e dei corrispettivi telematici.

A fronte di ogni motivazione di sospensione, il contribuente deve valutare se ha indicato dati errati nell’istanza o se invece ad essere errati sono gli adempimenti dichiarativi. Nel primo caso potrà procedere ad inviare una nuova istanza con dati corretti. Nel secondo caso l’Agenzia suggerisce di procedere a regolarizzare la posizione fiscale prima di inviare nuovamente l’istanza.

In linea generale, in caso di errori, prima che al link “Consultazione esito” risulti esposto l’esito finale di riconoscimento del contributo (l’istanza deve quindi risultare “in lavorazione” o “sospesa”) è possibile inviare un’istanza sostitutiva entro il 28 maggio 2021, valida per correggere errori contenuti nella prima istanza, inclusa l’indicazione della diversa modalità di erogazione (accredito in conto corrente o attribuzione di credito d’imposta). È inoltre possibile presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. Tale rinuncia può essere trasmessa anche oltre il 28 maggio 2021.