La disposizione dell’art. 24 del DL 23/2020 non incide sul termine di 18 mesi previsto dall’art. 16-bis comma 3 del TUIR

Di REDAZIONE EUTEKNE

La proroga dei termini in materia di agevolazione prima casa, prevista dall’art. 24 del DL 23/2020, non sposta il termine di 18 mesi per l’alienazione o l’assegnazione dell’immobile, oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia da parte delle imprese riguardanti interi fabbricati, previsto dall’art. 16-bis comma 3 del TUIR.
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 205, pubblicata ieri.

Si ricorda che l’art. 24 del DL 23/2020, come modificato dal decreto “Milleproroghe” convertito (DL 183/2020), ha sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021 tutti i termini previsti dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, in materia di agevolazione prima casa e dall’art. 7 della L. 448/98, in tema di credito di imposta per il riacquisto della prima casa.

Nell’ambito oggettivo della sospensione ricadono:
– il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato, che decorre dal giorno dell’acquisto agevolato;
– il termine di un anno (decorrente dall’acquisto agevolato) per l’alienazione della “vecchia” prima casa, nel caso in cui, al momento dell’acquisto, il contribuente fosse ancora titolare di diritti reali su un’abitazione già acquistata con il beneficio (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 310/2020; si veda “Sospesi fino al 31 dicembre 2020 i termini per vendere la ex prima casa” del 5 settembre 2020);
– il termine di un anno per l’acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, per evitare la decadenza dal beneficio goduto in relazione a un immobile, alienato prima di 5 anni (termine decorrente dalla data dell’alienazione infraquinquennale).

L’istante domandava se potesse rientrare nella sospensione anche il termine di 18 mesi dalla data di fine lavori fissato dall’art. 16-bis comma 3 del TUIR entro cui, al fine della detrazione IRPEF in capo agli acquirenti, devono essere acquistate le unità immobiliari dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che hanno eseguito gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia su interi fabbricati.

L’Agenzia delle Entrate rileva come tale detrazione risulti del tutto estranea alla normativa in tema di “prima casa” e quindi alla sospensione dei termini ex art. 24 del DL 23/2020; nemmeno è possibile una interpretazione analogica di tale ultima norma atteso che si tratta di norma eccezionale.

D’altronde, non si può neppure ritenere che il termine di 18 mesi per l’alienazione o assegnazione degli immobili, previsto dall’art. 16-bis comma 3 del TUIR, possa ritenersi prorogato ai sensi dell’art. 103 del DL 18/2020, concernente la “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”.