Nel documento n. 240 Assirevi esamina sia casi di richiami di informativa che di giudizio con rilievi

Di Stefano DE ROSA

Assirevi ha pubblicato il documento di ricerca n. 240 dove vengono fornite linee guida per la redazione della relazione di revisione nei casi attivazione della deroga alle disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale prevista dall’art. 38-quater del DL 34/2020.

In particolare, avendo come riferimento i bilanci chiusi al 31 dicembre 2020, in allegato al documento sono forniti due esempi di relazione di revisione relativi, rispettivamente, a due diverse situazioni che il revisore potrebbe trovarsi ad affrontare.

Nel primo caso, sulla base agli elementi probativi acquisiti durante le procedure svolte, il revisore è giunto alla conclusione che:
– gli amministratori abbiano predisposto il bilancio applicando la deroga, tenuto conto che nel bilancio precedente la valutazione delle voci fosse stata fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività, in applicazione del § 21 (o 22) dell’OIC 11 nonché dell’art. 7 del decreto “liquidità” al tempo vigente;
– gli amministratori alla data di redazione del bilancio abbiano aggiornato la valutazione della sussistenza della continuità aziendale e siano correttamente giunti alla conclusione che l’applicazione del presupposto della continuità aziendale sia ancora appropriato ancorché soggetto a significative incertezze;
– nella Nota Integrativa siano fornite informazioni aggiornate circa la valutazione sulla continuità aziendale, con l’esaustiva indicazione dei fattori di rischio, delle assunzioni effettuate e delle significative incertezze identificate nonché dei piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze (in linea con quanto previsto nel documento interpretativo n. 8 dell’OIC).

Sulla base di tali premesse, viene fornito un esempio di paragrafo di richiamo di informativa (da adattare alle specifiche circostanze) che rimanda alle informazioni contenute in Nota integrativa.
Inoltre, viene previsto il seguente paragrafo relativo agli “Altri aspetti”: “Come richiamato nel precedente paragrafo, gli Amministratori hanno fornito nella Nota Integrativa informazioni aggiornate circa la propria valutazione sulla continuità aziendale, come richiesto dal § 10 del documento interpretativo n. 8 dell’OIC. Conseguentemente, nell’applicazione del principio di revisione ISA Italia 570 «Continuità aziendale» sul bilancio al 31 dicembre 2020, è stata esclusivamente valutata l’informativa fornita dagli Amministratori con riferimento al presupposto della continuità aziendale”.

Nel secondo esempio, invece, si ipotizza che la società non abbia fornito tutte le informazioni rilevanti in merito alle significative incertezze sulla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Il revisore è giunto, pertanto, alla conclusione che il bilancio d’esercizio sia significativamente errato a causa delle carenze riscontrate nell’informativa.

Non ritenendo queste ultime pervasive, il professionista, esprime un giudizio con rilievi, spiegandone le motivazioni nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio con rilievi”: “Gli amministratori indicano nella Nota integrativa che hanno redatto il bilancio d’esercizio nel presupposto della continuità aziendale avvalendosi della facoltà di deroga prevista dall’art. 38-quater del Decreto Rilancio. Gli amministratori tuttavia, pur fornendo informazioni relative alle implicazioni derivanti dalla pandemia COVID-19, non hanno fornito tutte le informazioni rilevanti in merito alle significative incertezze sulla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Conseguentemente la Nota integrativa non include la valutazione degli Amministratori in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale come invece richiesto dal par. 10 del documento interpretativo n. 8 dell’OIC”.