Chi era già decaduto può comunque beneficiare della dilazione dei ruoli

Di Alfio CISSELLO

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi nella tarda serata di ieri, ha approvato DL “Ristori-quater”, contenente le annunciate misure in materia di proroga delle scadenze (si veda “Modelli REDDITI e seconda rata degli acconti al 10 dicembre” del 28 novembre 2020).

Nella bozza di provvedimento è anche prevista la posticipazione dal 10 dicembre 2020 all’1 marzo 2021 delle rate da rottamazione dei ruoli in scadenza nel 2020.
Viene infatti modificato l’art. 68 comma 3 del DL 18/2020, dunque la posticipazione riguarda le rottamazioni dei ruoli disciplinate dall’art. 3 del DL 119/2018, dall’art. 5 del DL 119/2018 (risorse proprie UE ed IVA all’importazione) così come il saldo/stralcio degli omessi pagamenti (art. 1 comma 145 ss. della L. 145/2018).
Queste forme di definizione, in base alla disciplina originaria, perdono efficacia se si verifica un omesso, tardivo oppure insufficiente versamento di una qualsiasi delle rate.
Grazie alla modifica richiamata, per tutte le rate che scadono o che sono scadute nel corso del 2020 il pagamento, senza subire alcuna decadenza e aggravio di sanzioni e interessi, può avvenire entro l’1 marzo 2021 (viene ancora una volta prorogato il termine, ad oggi fissato al 10 dicembre 2020).

Le rate prorogate non possono essere oggetto di ulteriore dilazione, e non si applica, alla scadenza dell’1 marzo 2021, la tolleranza dei cinque giorni di cui all’art. 3 co. 14-bis del DL 119/2018.

Oltre a ciò, il DL “Ristori-quater” introduce altre due novità.
Sempre in tema di rottamazione dei ruoli, la decadenza dal beneficio (derivante come detto da ogni sorta di inadempimento) causa, oltre alla riemersione del debito a titolo di sanzioni e interessi di mora, l’impossibilità di dilazionare il debito residuo.
In base all’art. 68 comma 3-bis del DL 18/2020, relativamente ai debiti per i quali, al 31 dicembre 2019, si è verificata la perdita di efficacia della rottamazione, può tuttavia essere accordata la dilazione.
Nello schema di decreto viene precisato che tale beneficio riguarda anche i debitori che erano decaduti dalle “vecchie” dilazioni dei ruoli, disciplinate dal DL 193/2016 e dal DL 148/2017.
La ratio legis è chiara: ammettere il più possibile i debitori alla dilazione dei ruoli.

Viene, per questa ragione, posto un freno alla (a dir poco discutibile) prassi degli Agenti della riscossione, consistente nel negare la dilazione a coloro i quali, prima di accedere alla rottamazione, erano già decaduti da una pregressa dilazione (vedasi in questo senso le FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione del 18 agosto 2020).
Infatti, grazie al DL in commento, i debitori che, prima dell’inizio del periodo di sospensione delle cartelle di pagamento disposto dal medesimo art. 68 del DL 18/2020 (8 marzo 2020), erano già decaduti da una dilazione, sono riammessi alla dilazione se presentano domanda entro il 31 dicembre 2021, “senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione”.
In base alla disciplina ordinaria dell’art. 19 del DPR 602/73, si può sempre essere riammessi alla dilazione, a condizione che si paghino tutte le rate insolute. Viene quindi prevista una deroga a ciò, vista la situazione emergenziale in atto.