Nel Ddl. di bilancio si delinea già un primo quadro delle prestazioni ordinarie e straordinarie per il 2021

Di Luca MAMONE

Dalla lettura della bozza del Ddl. di bilancio 2021, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri e ora avviato all’iter parlamentare, emergono diversi interventi in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie.
In sintesi, da un lato si confermerebbe l’impianto dei trattamenti di integrazione salariale disciplinato dalla legislazione emergenziale COVID-19, “aggiornato” in ultimo dal DL 137/2020 (decreto “Ristori”) e dal DL 149/2020 (decreto “Ristori-bis”), dall’altro verrebbero prorogate alcune specifiche misure in materia di CIGS.

Nel dettaglio, i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga con causale COVID-19 di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del DL 18/2020, sarebbero dunque riconosciuti anche per il prossimo anno per una durata massima di 12 settimane, collocate nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021 per quanto riguarda i trattamenti di CIGO, e nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di CIG in deroga.

Per quanto concerne il coordinamento con le prestazioni erogate sulla base dei precedenti provvedimenti, la bozza prevede che i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’art. 12 del DL 137/2020 e collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, vengano imputati alle predette 12 settimane.

Inoltre, sempre secondo quanto indicato nel disegno di legge in questione, rimarrebbe invariata anche la “mappatura” delle scadenze previste per le domande di accesso alle prestazioni in oggetto, che dovrebbero essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (in fase di prima applicazione, il termine di decadenza sarebbe fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di bilancio 2021). Analogamente, anche la presentazione della documentazione per ottenere il pagamento diretto da parte dell’INPS dovrebbe essere effettuata dal datore di lavoro entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

Anche in questo caso, ai datori di lavoro privati (non agricoli) che non richiedono i predetti trattamenti di integrazione salariale potrebbe essere riconosciuto, in via alternativa, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico – esclusi i premi INAIL – riparametrato e applicato su base mensile, per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane da utilizzare entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore fruite nei mesi di maggio e di giugno 2020.

Il Ddl. di bilancio in questione prevede poi, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore agricolo e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’art. 8 della L. 457/1972, la concessione dei trattamenti di CISOA per una durata massima pari a ulteriori i 90 giornate da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.

Per quanto riguarda invece i trattamenti di integrazione straordinaria (CIGS) fuori dal campo di applicazione della causale emergenziale COVID-19, il testo approvato dal Governo prevede innanzitutto la proroga per gli anni 2021-2022 della misura ex art. 44 del DL 109/2018, con cui si concede alle imprese che cessano l’attività, di accedere, a determinate condizioni, ad un intervento di CIGS finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un massimo di 12 mesi. Sul punto, si ricorda che l’intervento era stato in precedenza autorizzato per gli anni 2018, 2019 e 2020.

Ancora, un’ulteriore misura in materia di CIGS prevede la proroga per il triennio 2021-2023 della disposizione normativa dell’art. 22-bis comma 1 del DLgs. 148/2015, la quale attribuisce alle imprese con rilevanza economica strategica – anche a livello regionale – che hanno esaurito la disponibilità di utilizzo della CIGS, la possibilità di richiedere ulteriori periodi di trattamenti straordinari in deroga ai limiti di durata di cui agli artt. 4 e 22 del DLgs. 148/2015, qualora sussistano complessità dei processi di riorganizzazione o di risanamento aziendale o anche di gestione degli esuberi occupazionali. La proroga può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.

Infine, si prevede per l’anno 2021 lo stanziamento di nuove risorse volte al completamento dei piani di recupero occupazionale nelle aree di crisi industriale complessa, destinate ai trattamenti di CIGS di cui all’art. 44 comma 11-bis del DLgs. 148/2015 e di mobilità in deroga.