La bozza del Ddl. di bilancio prevede l’ampliamento dell’ambito oggettivo, includendo anche i beni immateriali «ordinari» per imprese e professionisti

Di Pamela ALBERTI

La bozza del Ddl. di bilancio 2021 prevede, già per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020, il potenziamento del credito d’imposta per nuovi investimenti in beni strumentali, estendendo la misura agevolativa fino al 31 dicembre 2022. In estrema sintesi, viene previsto l’ampliamento dell’ambito oggettivo, il potenziamento delle aliquote agevolative e l’incremento dell’ammontare delle spese ammissibili .
Alle imprese che dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il termine “lungo” del 30 giugno 2023 in presenza di determinate condizioni) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, sarebbe riconosciuto un credito d’imposta definito in misura diversa a seconda della tipologia di beni agevolabili, modificato rispetto all’attuale disciplinato dall’art. 1 commi 184 ss. della L. 160/2019.

Sarebbero oggetto dell’agevolazione gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa. Come si legge nella Relazione illustrativa, al fine di promuovere un avanzamento digitale delle imprese italiane anche attraverso il ricorso a software, sistemi, piattaforme e applicazioni non riconducibili al processo di “Trasformazione 4.0”, vengono inclusi nell’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione gli investimenti in nuovi beni strumentali immateriali diversi da quelli elencati nell’Allegato B alla L. 232/2016. Sono invece esclusi, analogamente all’attuale disposizione, i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 del TUIR, i beni per i quali il DM 31 dicembre 1988 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%, nonché fabbricati e costruzioni.

Con riferimento ai beni strumentali materiali e immateriali “ordinari”, diversi da quelli inclusi negli allegati A e B alla L. 232/2016, per gli investimenti effettuati – da imprese ed esercenti arti e professioni – dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (o nel termine “lungo” del 30 giugno 2022), il credito d’imposta spetta nella misura del 10% per gli investimenti fino a un limite di 2 milioni di euro per i beni materiali e fino a un limite di un milione di euro per i beni immateriali. La misura del credito d’imposta è incrementata al 15% per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali sia immateriali, destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile effettuati nel medesimo periodo.
Inoltre, per i suddetti investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (o nel termine “lungo” del 30 giugno 2023), il credito d’imposta spetta nella misura del 6%, fermi restando i limiti di investimento sopra esposti.

Con riferimento ai beni materiali di cui all’Allegato A alla L. 232/2016, per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
– 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 30% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
– 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Per gli investimenti effettuati nel 2022, il credito d’imposta è invece riconosciuto nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Viene invece prevista un’unica misura per il credito d’imposta spettante in relazione agli investimenti in beni immateriali di cui all’Allegato B alla L. 232/2016. Per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il credito è pari al 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.
Sono ammesse all’agevolazione anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Il nuovo credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite F24 (ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97) in tre quote annuali di pari importo.
Viene tuttavia prevista la possibilità di utilizzare il credito in un’unica soluzione per i soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni strumentali “ordinari” nel periodo 16 novembre 2020-31 dicembre 2021.

Si rileva che anche ai fini della nuova agevolazione sarebbe richiesta l’indicazione della dicitura con la norma di riferimento nella fattura d’acquisto.