Tutte le asseverazioni relative a interventi avviati prima del 1° luglio 2020 devono essere incluse nel piano di controlli documentali o in situ

Di Enrico ZANETTI

Per poter rientrare nella disciplina del superbonus al 110%, le spese relative agli interventi agevolati devono essere “sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021” (art. 119 comma 1 del DL 34/2020).

Questa finestra è ampliata fino al 30 giugno 2022 con riferimento ai soli interventi agevolati effettuati da Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti equivalenti (art. 119 comma 3-bis del DL 34/2020).

Come confermato dalla circ. Agenzia Entrate 8 agosto 2020 n. 24 (§ 4), il momento di sostenimento della spesa va individuato:
– in base al principio di cassa (ossia in base alla data in cui si verifica il pagamento), se le spese sono sostenute da un soggetto che non agisce nell’esercizio di impresa;
– in base al principio di competenza economica (di cui all’art. 109 del TUIR), se le spese sono sostenute da un soggetto che agisce nell’esercizio di impresa (ivi compreso il caso in cui tale soggetto determini il reddito di impresa sulla base del regime “improntato al principio di cassa”, di cui all’art. 66 del TUIR).

Con riguardo ai soggetti che individuano per cassa il momento di sostenimento della spesa, nel particolare caso in cui si intenda fruire del superbonus al 110% mediante applicazione da parte del fornitore di uno sconto sul corrispettivo che copre l’intero corrispettivo dovuto, pare corretto ritenere che, in assenza di pagamenti per cassa, la data di sostenimento della spesa coincida con la data di emissione del documento (fattura), da parte del fornitore, con indicazione di uno sconto ex art. 121 del DL 34/2020 che azzera il pagamento dovuto dal committente.

La FAQ n. 1, sul sito dell’ENEA tra le FAQ condivise con MISE e Agenzia delle Entrate con “pubblicazione ottobre 2020”, sottolinea che il superbonus al 110% può trovare applicazione per le spese sostenute nella finestra temporale agevolata anche con riguardo ad interventi avviati prima del 1° luglio 2020, purché risultino rispettati tutti i requisiti previsti dall’art. 119 del DL 34/2020 (che, per gli interventi di efficienza energetica, implicano, tra gli altri, il rilascio di una attestazione di prestazione energetica relativa alla situazione dell’edificio anche ante intervento, oltre che post).

Giova però sottolineare che, in questi casi, l’art. 5 comma 3 del DM 6 agosto 2020 “Asseverazioni” accende un vero e proprio “faro” in termini di controlli, perché prevede espressamente che tutte le asseverazioni relative a interventi avviati prima del 1° luglio 2020 debbano essere incluse nel piano di controlli documentali o in situ che deve essere elaborato dall’ENEA.

L’art. 5 del DM 6 agosto 2020 “Asseverazioni” stabilisce infatti che l’ENEA elabori e sottoponga, alla Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del MISE, un programma di controlli a campione sugli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali oggetto delle asseverazioni e sulla regolarità delle asseverazioni stesse.

Tale programma deve però assicurare in ogni caso:
– controlli a campione su un numero di asseverazioni pari come minimo al 5% delle asseverazioni annualmente presentate;
– controlli su tutte le asseverazioni presentate in relazione a interventi avviati prima del 1° luglio 2020;
– una ripartizione tra controlli documentali e controlli in situ, tale per cui i controlli in situ non sono inferiori al 10% delle istanze complessivamente sottoposte a controllo.

Le risultanze dei controlli a campione sono trasmesse dall’ENEA alla Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del MISE, anche al fine dell’avvio degli eventuali procedimenti sanzionatori.