Per la sostituzione di finestre preferibile in alcuni casi la detrazione IRPEF

Di Enrico ZANETTI

Le spese sostenute per interventi di efficienza energetica devono rispettare i massimali di costo specifici determinati per ciascuna tipologia di intervento ai sensi del DM 6 agosto 2020 “Requisiti”, emanato in attuazione del comma 3-ter dell’art. 14 del DL 63/2013.

Questi massimali di costo specifici costituiscono il riferimento anche per il rilascio della attestazione di congruità delle spese che è richiesta dalla lett. a) del comma 13 dell’art. 119 del DL 34/2020, quando gli interventi di efficienza energetica risultano agevolabili con il superbonus al 110%, anziché con il “normale” ecobonus.
In tal caso, l’attestazione di congruità delle spese è compresa nella asseverazione “superbonus – efficienza energetica” che deve essere anche trasmessa telematicamente all’ENEA.

Quando invece gli interventi di efficienza energetica vengono agevolati con il “normale” ecobonus, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, l’attestazione del rispetto dei massimali di costo specifici per tipologia di intervento è compresa nelle “asseverazioni ecobonus” che devono essere rilasciate dai tecnici abilitati per l’attestazione dei requisiti tecnici degli interventi, salvo i casi in cui ne sia espressamente consentita la “sostituzione” con dichiarazioni rese da fornitori, assemblatori o installatori. Quando la disciplina dell’ecobonus consente questa “sostituzione”, i massimali di costo specifici non sono oggetto di determinazione da parte di alcuno e si applicano “direttamente” quelli predeterminati dal legislatore.

Sia nei casi in cui tocca all’asseveratore attestare il rispetto dei massimali di costo specifici per tipologia di intervento di efficienza energetica, nel rispetto dei criteri stabiliti dal punto 13.1 dell’Allegato A del DM “Requisiti”, sia nel caso in cui, non essendovi alcun asseveratore, trovano applicazione “diretta” i massimali di costo specifici predeterminati dal legislatore ai sensi del punto 13.2 dell’Allegato A del DM “Requisiti”, l’ammontare massimo delle detrazioni o della spesa massima ammissibile all’ecobonus o al superbonus è calcolato nel rispetto dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

In altre parole, se l’applicazione dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento portano alla quantificazione di un tetto massimo di detrazione spettante o di spesa detraibile inferiore ai corrispondenti tetti massimi che derivano dall’applicazione degli importi indicati, rispettivamente, nell’art. 14 del DL 63/2013 e nell’art. 19 del DL 34/2020, il beneficio fiscale concretamente spettante, a titolo di ecobonus o superbonus, non può eccedere quello che risulta fino a concorrenza dei massimali di costo specifici.

Se invece l’applicazione dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento portano alla quantificazione di un tetto massimo di detrazione spettante o di spesa detraibile superiore ai corrispondenti tetti massimi che derivano dall’applicazione degli importi indicati, rispettivamente, nell’art. 14 del DL 63/2013 e nell’art. 119 del DL 34/2020, il beneficio fiscale concretamente spettante, a titolo di ecobonus o superbonus, può arrivare fino a concorrenza dei tetti massimi ex artt. 14 o 119.

A titolo di esempio, si ipotizzi un intervento di sostituzione di finestre comprensive di infissi in una singola unità immobiliare che può essere agevolato con l’ecobonus, nella misura del 50% fino ad un massimo di detrazione spettante pari a 60.000 euro, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2.1 dell’art. 14 del DL 63/2013.

Nel caso in cui l’intervento abbia per oggetto la sostituzione del serramento e delle relative chiusure oscuranti (persiana, tapparelle o scuro) per complessivi 10 metri quadrati di finestre, su un edificio ubicato in zona climatica D, il massimale di costo specifico, ai sensi del punto 13 dell’Allegato A del DM “Requisiti”, è pari a 7.500 euro (= 750 euro al metro quadro x 10 metri quadri).

Se, per effettuare questo intervento, vengono sostenute spese per 10.000 euro, esse saranno in concreto detraibili al 50% solo fino a 7.500 euro, nonostante 10.000 euro di spese siano ampiamente comprese nell’implicito tetto massimo di spese detraibili che discende dalla previsione di un tetto massimo di detrazione spettante pari a 60.000 euro.

Per altro, in un caso simile, è evidente che, in assenza di altre variabili, risulta più conveniente agevolare l’intervento di sostituzione delle finestre con la detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio, piuttosto che con l’ecobonus, posto che, a parità di percentuale di detrazione applicabile (50%), nell’ambito della disciplina della detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio non operano limiti di massimali di costo specifici e l’unico limite è dato dal tetto massimo di spese previsto dall’art. 16-bis del TUIR, come transitoriamente incrementato dal comma 1 dell’art. 16 del DL 63/2013.

Ovviamente, una simile considerazione vale solo con riferimento agli interventi avviati dopo il 6 ottobre 2020, posto che, per quelli avviati prima, diversi da quelli su cui si applica il superbonus, la disciplina dei massimali di costo specifici non trova applicazione.