Per la rateizzazione del rimanente 50% è necessario che al 31 dicembre 2020 sia stato interamente versato il primo 50% del totale sospeso

Di Daniele SILVESTRO

Sono state forniti dall’INPS, con il messaggio n. 3882/2020 pubblicato ieri, ulteriori chiarimenti in merito alla ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 dal DL 9/2020, DL 18/2020 (Cura Italia), DL 23/2020 (decreto liquidità) e DL 34/2020 (DL “Rilancio”).

In particolare, si ricorda, che gli artt. 126 e 127 del DL 34/2020 hanno previsto la proroga del termine per la ripresa dei versamenti sospesi al 16 settembre 2020, in unica soluzione o della prima rata mensile prevista in caso di richiesta di pagamento rateale.

Successivamente, l’art. 97 del DL 104/2020 (DL “Agosto”) ha introdotto un’ulteriore possibilità di proroga dei versamenti sospesi. Infatti, in alternativa a quanto stabilito dagli artt. 126 e 127 del DL 34/2020, il versamento può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, nella seguente modalità: per il 50% di quanto sospeso, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo (con prima rata da versare entro il 16 settembre 2020); per il restante 50% dell’importo dovuto, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Resta confermato che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Sul punto, l’INPS ha già fornito le indicazioni operative per la ripresa dei versamenti con i messaggi n. 2871 del 20 luglio 2020 e n. 3274 del 9 settembre 2020, mentre le istruzioni relative al versamento del rimanente 50% dei contributi sospesi saranno oggetto di un apposito messaggio di prossima pubblicazione. Invece, con il messaggio n. 3331 dello scorso 14 settembre 2020 è stato previsto un ulteriore differimento del termine di presentazione dell’istanza di sospensione del versamento dei contributi in oggetto, utile anche ai fini dell’avvio della rateizzazione ex art. 97 del DL 104/2020.

In particolare, il termine, originariamente previsto per il 16 settembre 2020, è stato differito al 30 settembre 2020; successivamente, con apposito comunicato, tale termine è stato ulteriormente prorogato al 30 ottobre 2020 (si veda “Domanda di rateizzazione dei contributi sospesi entro il 30 ottobre” del 14 ottobre 2020). Pertanto, il 30 ottobre 2020 risulta essere il termine entro cui presentare la suddetta istanza.

Proprio in relazione a tale ultimo differimento, l’Istituto previdenziale, con il messaggio in commento, integra le istruzioni già dettate nel messaggio n. 3274/2020, relativamente al versamento del primo 50% delle somme oggetto di sospensione, avuto riguardo alla previsione normativa che ha fissato al 16 settembre 2020 il termine per la ripresa dei versamenti sospesi.

Nello specifico, si legge nel messaggio, le prime due rate devono essere versate entro il 30 ottobre 2020; mentre, entro il 31 dicembre 2020 dovrà essere interamente corrisposto il 50% dell’importo oggetto di sospensione, visto che ciò costituisce condizione necessaria per poter beneficiare della rateizzazione della seconda parte del 50%.
Infine, l’INPS detta indicazioni specifiche in relazione sia ai datori di lavoro e ai committenti tenuti al versamento alla Gestione separata sia alle aziende assuntrici di manodopera agricola.

Con riguardo ai primi, le denunce di variazione, che modificano le precedenti denunce prive dei relativi codici di sospensione, possono essere trasmesse entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio in commento (23 ottobre 2020).

Inoltre, se non si fruisce delle modalità di restituzione nei termini illustrati con il presente messaggio, pur in presenza di sospensione del versamento dei contributi con indicazione dei relativi codici, ma sia stata presentata istanza di dilazione amministrativa, le denunce dovranno essere ritrasmesse senza l’indicazione sia degli importi sospesi sia dei codici di sospensione (le suddette denunce, così ritrasmesse, mantengono il 16 settembre 2020 come scadenza legale del pagamento).

Rispetto, invece, alle aziende assuntrici di manodopera agricola, viene evidenziato che l’istanza per la sospensione dei contributi oggetto del messaggio in commento deve essere presentata esclusivamente per l’attribuzione del codice 7Q.