La possibilità introdotta dal DL Agosto crea problemi per la verifica della presenza di perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni ammortizzabili

Di Fabrizio BAVA, Donatella BUSSO e Alain DEVALLE

La possibilità concessa di non iscrivere nel bilancio 2020 fino al 100% degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, recentemente introdotta con la conversione del decreto “Agosto”, mette in crisi – tra le altre – la verifica della presenza di perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni ammortizzabili (per la disamina della norma si veda “Possibile sospendere gli ammortamenti del 2020” dell’8 ottobre 2020). Tale disposizione non si applica ai bilanci IAS/IFRS.

Nella primavera scorsa si è molto dibattuto in merito all’esigenza o meno di rimettere in discussione le previsioni alla base degli impairment a causa della pandemia. La natura di fatto successivo alla data di chiusura dell’esercizio non in essere alla data di riferimento del bilancio (31 dicembre, per gli esercizi coincidenti con l’anno solare) ha indotto a concludere che si trattava di un fatto successivo di cui non tenere conto nei bilanci 2019 (se non per la valutazione della continuità aziendale, anche qui prontamente “congelata” dal legislatore con apposito decreto).

Per il bilancio 2020, invece, devono essere considerati i “trigger events” legati al COVID-19 sulle valutazioni del bilancio in chiusura. Ad esempio, gli effetti della pandemia richiedono, per i settori che sono stati colpiti, di effettuare l’impairment test delle attività materiali e immateriali ai fini del bilancio 2020.
Saranno molte le imprese che, avendo modificato le proprie strategie e piani industriali, alla luce del nuovo contesto di mercato, dovranno verificare se le nuove previsioni richiedono o meno lo stanziamento di svalutazioni degli assets. Ricordiamo che il mancato utilizzo della piena capacità produttiva, l’emergere di perdite di gestione, nonché le crisi di mercato, sono tipici segnali che devono indurre gli amministratori a verificare l’eventuale presenza di perdite durevoli di valore.

La possibilità di omettere gli ammortamenti in bilancio nel 2020 crea non poche problematiche sul piano operativo.
Indipendentemente dal tipo di test di impairment disciplinato dall’OIC 9, che si tratti di metodo semplificato basato sulla capacità di ammortamento (applicabile in caso di bilancio abbreviato) o di impairment basato sull’attualizzazione dei flussi di cassa prospettici (obbligatorio per i bilanci estesi), il valore d’uso deve essere confrontato con il valore netto contabile delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Il valore netto contabile da confrontare con il valore d’uso è quello già al netto degli ammortamenti 2020 (i principi contabili precisano che l’imputazione degli ammortamenti dell’esercizio deve precedere l’eventuale successiva svalutazione).

Se un’impresa decide di ricorrere alla possibilità di non iscrizione degli ammortamenti nel 2020, il valore netto contabile sarà più elevato dell’importo pari ai mancati ammortamenti e, in caso di necessità di imputare una svalutazione, cosa accadrebbe? Che si finirebbe per svalutare un importo maggiore esattamente pari all’importo dei mancati ammortamenti, svilendo del tutto l’“efficacia” di tale previsione normativa, il cui proposito, evidentemente, è quello di contenere le perdite d’esercizio nei bilanci 2020.

Può essere utile un semplice esempio.
Ipotizziamo che il valore d’uso ottenuto attraverso l’impairment (indipendentemente dal metodo adottato) sia pari a 100, che gli ammortamenti 2020 siano 15 e il valore netto contabile delle immobilizzazioni post imputazione degli ammortamenti 2020 ammonti a 140.
La svalutazione ammonterebbe complessivamente a 40 (140-100). Nel caso di mancata imputazione degli ammortamenti in bilancio, il valore netto contabile ammonterebbe a 155 (140+15). Conseguentemente, la svalutazione si incrementerebbe a 55 (155-100), ovvero a 40 più l’importo degli ammortamenti non iscritti di 15.
Il costo che non è stato iscritto a Conto economico a titolo di ammortamento finirebbe per essere iscritto come l’etichetta di svalutazione per perdita durevole di valore.

Come si può ovviare a tutto ciò? Stabilendo che nei bilanci 2020 si può anche disapplicare l’obbligo di effettuare svalutazioni per perdite durevoli di valore, oppure stabilendo che il vantaggio della mancata imputazione degli ammortamenti riguarda soltanto le imprese non tenute a svalutare le immobilizzazioni, oppure ancora stabilendo che, soltanto ai fini dell’impairment, debbano essere considerati anche gli ammortamenti non iscritti a bilancio (il che equivale a dire che la svalutazione da imputare è solo quella che eccede gli ammortamenti non imputati nel Conto economico nell’esempio, 40). O, infine, non presentando il bilancio 2020 la cui funzione è del tutto snaturata dagli interventi normativi.
In ogni caso, lasciamo volentieri la scelta al legislatore.