FNC e CNDCEC hanno reso disponibile la check list dei controlli che devono essere effettuati ai fini dell’apposizione

Di Arianna ZENI

Con un documento pubblicato ieri, 21 ottobre 2020, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti e il CNDCEC hanno reso disponibile la check list dei controlli che devono essere effettuati ai fini dell’apposizione del visto di conformità sulla comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle Entrate per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto al superbonus, nei casi di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Quando oggetto di opzione ex art. 121 del DL 34/2020 sono detrazioni che spettano al beneficiario nella misura del 110% ex art. 119, il comma 11 dello stesso articolo stabilisce che il contribuente deve richiedere “il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo”.
Si ricorda che le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità rientrano anch’esse tra quelle detraibili (comma 15 dell’art. 119 del DL 34/2020).

L’obbligo di ottenere il visto non scatta per poter fruire delle detrazioni IRPEF/IRES in “versione superbonus 110%”, ma soltanto se si opta per fruirne sotto forma di sconto sul corrispettivo praticato dal fornitore o sotto forma di corrispettivo per la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione altrimenti spettante (circ. Agenzia delle Entrate n. 24/2020, § 8.1).

Il visto di conformità non è richiesto:
– se si intende fruire della detrazione IRPEF/IRES in “versione superbonus 110%” direttamente a scomputo della propria imposta netta in sede di dichiarazione dei redditi;
– con riguardo alle opzioni per la cessione o per lo sconto delle detrazioni “edilizie”, rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 121 del DL 34/2020, diverse da quelle spettanti in “versione superbonus 110%”.

Il visto di conformità può essere rilasciato esclusivamente “dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF” (circ. Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020 n. 24, § 8.1).

Ai sensi della lett. b) dell’art. 119 comma 13 del DL 34/2020, in particolare, il soggetto che rilascia il visto di conformità deve verificare che i professionisti incaricati abbiano:
– rilasciato le asseverazioni e le attestazioni necessarie;
– stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dall’art. 119 comma 14 del DL 34/2020 (provv. Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020 n. 283847, § 2.1).

In caso di un visto di conformità infedele, rilasciato ai sensi dell’art. 35 del DLgs. 241/97, il soggetto che lo rilascia è esposto anzitutto alle conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 39 del DLgs. 241/97. Tali sanzioni consistono in una sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro e nel fatto che, in caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la sospensione della facoltà di rilasciare il visto di conformità per un periodo da 1 a 3 anni.

Nei casi più gravi, il soggetto che rilascia un visto di conformità infedele potrebbe però anche essere chiamato a rispondere, in concorso con il contribuente, degli eventuali reati a questi addebitati, tra cui truffa aggravata o indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).