L’Amministrazione finanziaria consente l’esercizio del diritto qualora l’IVA sia esposta in fattura

Di Luca BILANCINI e Corinna COSENTINO

L’Agenzia delle Entrate, con un’interpretazione “innovativa” ottenuta sulla base di chiarimenti chiesti al Ministero dell’Economia e delle Finanze, afferma, nella risoluzione n. 69, pubblicata ieri, che l’IVA esposta nelle fatture emesse dai gestori telefonici per i servizi di telefonia mobile ricaricabile resi nei confronti di soggetti passivi utilizzatori, ai sensi dell’art. 4 del DM 24 ottobre 2000 n. 366, può essere oggetto di detrazione.

La fornitura di tali servizi è soggetta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 74 comma 1 lettera d) del DPR 633/72, al sistema “monofase”. Questo particolare regime IVA prevede che l’imposta, in deroga alle disposizioni “ordinarie”, venga assolta dall’operatore che si trova “a monte” della catena di produzione e distribuzione dei beni e servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall’utente. Le successive operazioni, “che si concretizzano, di fatto, nella mera distribuzione, sono considerate fuori dal campo di applicazione dell’IVA” (si veda al proposito la circ. Agenzia delle Entrate 25 marzo 2008 n. 25).

Sempre l’art. 74 comma 1 lett. d) del DPR 633/72 prevede che “per tutte le vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei soggetti che agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni, anche successive alla prima cessione, i cedenti rilasciano un documento in cui devono essere indicate anche la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l’imposta”. Va ricordato, infine, che detta imposta non deve essere indicata separatamente dal corrispettivo nei documenti rilasciati dal gestore telefonico, salvo che la cessione sia effettuata direttamente dal titolare della concessione verso un esercente attività di impresa, arti o professioni “utilizzatore”. In questo caso, infatti, l’art. 4 del DM n. 366/2000 dispone che la fattura debba essere emessa dal suddetto titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta.

La questione relativa alla possibile detraibilità dell’IVA esposta in fattura ai sensi dell’art. 4 del decreto testé citato è stata posta da una società la quale ha sottoscritto un contratto con un operatore telefonico per la fornitura di servizi di telefonia ricaricabile soggetti al regime speciale “monofase”. Detta società teneva a precisare che le carte SIM ricaricabili venivano acquistate non per la successiva rivendita, bensì per essere utilizzate da parte dei propri dipendenti.

Ad avviso dell’istante l’esposizione dell’IVA in fattura dovrebbe legittimare la detrazione dell’imposta da parte del cliente che riceva il documento. Diversamente “non si comprenderebbe la ragione per cui un soggetto passivo dovrebbe richiedere l’emissione di una fattura con separata evidenza” dell’imponibile e dell’IVA (v. risoluzione n. 69/2020).

L’Agenzia delle Entrate richiama le disposizioni di cui all’art. 74 comma 1 lett. d) del DPR 633/72, che derogano l’ordinario sistema di funzionamento dell’imposta, basato sul meccanismo di rivalsa e detrazione, nei diversi passaggi della filiera, “fino alla fase del consumo finale”. Ai soggetti “intermedi”, infatti, non è consentito l’esercizio del diritto alla detrazione in ragione della peculiarità del meccanismo contraddistinto dalla circostanza che “le cessioni poste in essere nel regime avvengono senza evidenza dell’IVA” (cfr. risoluzione n. 69/2020 e Corte di Giustizia Ue 27 gennaio 2011 causa C-489/09).

Tuttavia, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, la disposizione dell’art. 4 del DM n. 366/2000 tiene conto del fatto che la deroga ai criteri generali, adottata al fine di semplificare la riscossione dell’imposta e di evitare frodi ed evasioni fiscali, deve essere interpretata restrittivamente. In questo senso, l’esposizione dell’IVA in fattura è prevista soltanto laddove la fatturazione avvenga nei confronti di un soggetto passivo “utilizzatore finale”, senza che siano “attivati i vari passaggi della catena distributiva”, che costituiscono il presupposto per operare la deroga.

Dunque, secondo l’Amministrazione finanziaria “pur restando l’operazione compresa nell’ambito applicativo dell’articolo 74”, è operante, nel caso di specie, il meccanismo di rivalsa e detrazione dell’imposta. In caso contrario, non verrebbe rispettato il principio di neutralità dell’IVA, più volte richiamato dalla Corte di Giustizia europea.

Benché l’interpretazione non possa che essere accolta con favore per i positivi riflessi che ne conseguono, resta tuttavia qualche perplessità in ordine a quella che parrebbe una speciale deroga al sistema monofase, secondo cui l’imposta è assolta “a monte” dal gestore telefonico.

Sarebbe auspicabile, inoltre, che, in ragione dell’interpretazione contenuta nella risoluzione n. 69/2020, resa parecchi anni dopo l’entrata in vigore della norma, possa essere consentito il rimborso dell’IVA a tutti coloro che abbiano prudentemente ritenuto, in passato, di non esercitare il diritto alla detrazione.