Ogni condòmino può decidere indipendentemente dalla scelta degli altri condòmini di quale agevolazione fruire

Di Arianna ZENI

Ogni condòmino può decidere, per la parte di spesa a lui imputabile, di quale agevolazione intende fruire, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini.
Lo precisa l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 49 e nella risposta ad interpello n. 294 di ieri, 1° settembre 2020, con le quali è tornata ad occuparsi del c.d. “bonus facciate” previsto dai commi da 219 a 223 dell’art. 1 della L. 160/2019.

Come già precisato in altri documenti di prassi (circ. 14 febbraio 2020 n. 2) la detrazione dall’imposta lorda pari al 90% delle spese documentate sostenute nell’anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zona A o B può essere calcolata sull’intero ammontare dei costi sostenuti non essendo stabiliti dei limiti di spesa.

In alcuni casi può accadere che, con riguardo ai medesimi interventi possano spettare diverse agevolazioni (bonus facciate, detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR e art. 16 del DL 63/2013 o detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui ai commi 344-347 dell’art. 1 della L. 296/2006 e art. 14 del DL 63/2013).

In questa circostanza vale la regola generale secondo cui il contribuente può avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti per poterne fruire (compresi i requisiti tecnici che devono caratterizzare gli interventi).

Ciò premesso, l’Amministrazione finanziaria ha fornito l’importante chiarimento secondo cui ogni condòmino, per la parte di spesa a lui imputabile, può decidere se beneficiare del c.d. “bonus facciate” o della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica (anche nella versione “superbonus” ove siano rispettate le condizioni ed i requisiti richiesti), a prescindere dalla scelta che hanno fatto gli altri condòmini.

L’amministratore di condominio, nella comunicazione finalizzata all’elaborazione della dichiarazione precompilata (che inevitabilmente si complicherà), dovrà indicare due distinte tipologie di interventi e, per ciascun intervento indicare:
– le spese sostenute;
– i dati delle unità immobiliari interessate,
– i dati relativi ai condòmini a cui sono attribuite le spese per ciascun tipo di intervento, con le relative quote di spesa, specificando quali condòmini hanno esercitato l’opzione per la cessione del credito.

In luogo della fruizione diretta della detrazione da parte del contribuente, inoltre, anche per il “bonus facciate” è possibile optare per il c.d. “sconto sul corrispettivo” o per la cessione del credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione spettante ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020.