L’opzione per la tassazione ordinaria può però avvenire solo dopo la comunicazione di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate

Di Massimo NEGRO

Il possesso di redditi soggetti a tassazione separata che non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi non impedisce la fruizione della detrazione IRPEF per le spese relative a interventi di recupero edilizio, ma l’opzione per far concorrere tali redditi al regime di tassazione ordinaria può essere esercitata solo dopo il ricevimento della comunicazione di liquidazione dell’imposta da parte dell’Amministrazione finanziaria. È questa la conclusione cui perviene l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito alla risposta ad interpello n. 290, pubblicata ieri, 31 agosto 2020.

Al fine di fruire delle detrazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, nonché delle altre detrazioni per oneri, occorre infatti che vi sia capienza dell’IRPEF lorda, determinata in sede di dichiarazione dei redditi sulla base dei redditi soggetti a tassazione ordinaria IRPEF. Tale vincolo può quindi determinare l’impossibilità di beneficiare, in tutto o in parte, delle detrazioni in presenza di redditi soggetti a tassazione separata, salvo optare in dichiarazione, ove possibile, per la tassazione ordinaria.

Ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DPR 600/73, tuttavia, i redditi soggetti a tassazione separata di cui all’art. 17 comma 1 lettere a), b), c) e c-bis) del TUIR non devono essere dichiarati se sono stati corrisposti da soggetti obbligati per legge all’effettuazione delle ritenute di acconto. Si tratta, in particolare:
– del TFR, delle indennità equipollenti e delle altre indennità percepite alla cessazione del rapporto di lavoro (lett. a);
– degli emolumenti arretrati (lett. b);
– delle indennità relative alla cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c);
– delle indennità di mobilità e del trattamento di cassa integrazione corrisposti anticipatamente (lett. c-bis).

Inoltre, per tali tipologie di reddito soggette a tassazione separata, l’art. 17, comma 3, ultimo periodo, del TUIR non prevede la facoltà per il contribuente di optare per il regime della tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi, ma stabilisce che gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute ai sensi dei successivi artt. 19 21, ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente.

Nel caso oggetto della risposta a interpello n. 290 in esame, risulta che il contribuente istante ha cessato la propria attività lavorativa e beneficia di:
– un assegno mensile erogato dall’INPS per conto del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale dipendente delle imprese del credito, ai sensi dell’art. 3 della L. 92/2012 e del decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014;
– un assegno mensile erogato dalla Banca di cui era dipendente, a titolo di incentivo all’esodo con accesso al Fondo di solidarietà.

Entrambi tali redditi sono soggetti a tassazione separata ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. a) del TUIR, con applicazione delle previste ritenute da parte del sostituto d’imposta erogante. Il contribuente istante sosteneva quindi che fosse possibile valutare di anno in anno, in sede di dichiarazione dei redditi, con riferimento ad uno o ad entrambi i redditi in esame, la convenienza di adottare il regime della tassazione ordinaria, al fine di poter usufruire delle detrazioni IRPEF per interventi di recupero edilizio.

Tale soluzione non è stata accolta dall’Agenzia delle Entrate, in quanto, in base alle norme sopra richiamate, i redditi in esame non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e non è prevista in capo al contribuente la facoltà di optare per il regime della tassazione ordinaria in sede di dichiarazione.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, invece, il contribuente potrà richiedere l’applicazione della tassazione ordinaria dopo il ricevimento della comunicazione con la quale l’Amministrazione finanziaria rende noto l’esito della liquidazione delle imposte dovute sulle somme soggette a tassazione separata.

Dopo il ricevimento di tale comunicazione, al fine di beneficiare della detrazione delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia, il contribuente potrà quindi rivolgersi al competente ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, che procederà, in sede di assistenza, alla modifica dell’esito della comunicazione utilizzando le detrazioni spettanti, previa verifica dei presupposti, a scomputo dell’imposta calcolata, facendo concorrere i redditi in questione alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti.

Tale procedura sembrerebbe quindi applicabile anche in relazione ad altri redditi soggetti a tassazione separata che non devono essere indicati in dichiarazione e ad altre detrazioni spettanti.