Anche la nuova scadenza introdotta dall’art. 51-bis del DL 34/2020 convertito conferma che si tratta di una mera riapertura dei termini

Di Ermando BOZZA e Luciano DE ANGELIS

Con la conversione del DL n. 34 del 19 maggio 2020 nella L. n. 77 del 17 luglio 2020, i termini per la nomina dell’organo di controllo o del revisore, per le coop e le srl che superino i parametri dell’art. 2477 c.c., passa dall’approvazione del bilancio 2019 all’approvazione del bilancio 2021, con i periodi di osservazione in merito ai bilanci nei quali dovrà essere superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei parametri dell’art. 2477 c.c. che passano dal 2018/2019 al 2020/2021.

Il primo dubbio che appare lecito porsi a seguito dell’obbligo di nomina previsto nel 2021 è cosa possa succedere a un collegio sindacale o al revisore di una srl medio grande (cioè tenuta alla redazione del bilancio ordinario) chiamata alla nomina dell’organo di controllo o del revisore secondo le previgenti disposizioni dell’art. 2477 c.c., il cui triennio relativo alla nomina scada nel 2020 con l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2019.
In questi casi, infatti, potendosi provvedere all’obbligo di nomina secondo le nuove regole nel 2021, parrebbe sussistere la possibilità di fare a meno di nominare l’organo di controllo fino all’approvazione del bilancio d’esercizio 2021, ossia fino ad aprile/giugno 2022.

Tale interpretazione, seppur astrattamente sostenibile sulla base di una interpretazione meramente letterale della norma non appare, ad avviso di chi scrive, condivisibile sulla base di una esegesi teleologica della norma. La ratio delle nuove disposizioni, evincibili dall’art. 379 comma 3 del DLgs. 14/2019, infatti, non era certo quella di privare del controllo le srl già obbligate con i vecchi limiti previsti dall’art. 2477 c.c., ma di estendere l’obbligo alle srl di più piccola dimensione (cosiddette nano imprese). Tant’è che nel citato comma 3 si lasciavano inizialmente nove mesi di tempo alle imprese costituite entro il 16 marzo 2019 che avessero superato i nuovi e più bassi parametri per provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore ed eventualmente adeguare l’atto costitutivo. Termine dilatorio successivamente riaperto per ben due volte che, per ovvi motivi, non ha alcun senso concedere a società già obbligate prima dell’entrata in vigore del Codice della crisi alla nomina dell’organo di controllo o del revisore.

In tal senso, l’ulteriore slittamento dell’obbligo di nomina contenuto nella L. 77/2020 (legge di conversione del decreto “Rilancio”) non può che riguardare quelle imprese minori che supereranno all’atto dell’approvazione del bilancio dell’esercizio 2021 i nuovi parametri e non quelle già obbligate alla nomina sulla base delle previgenti norme. Argomentare a contrariis significherebbe generare un inspiegabile “vuoto” nei controlli per società di dimensioni significative che vedono scadere il proprio organo di controllo o revisore in fase di approvazione del bilancio dell’esercizio 2019 e 2020. Non si può sottacere come appaia necessario, per gli effetti che potrebbero determinarsi nella concreta applicazione della norma, un intervento chiarificatore del legislatore.

Una seconda questione attiene alla sorte di quei sindaci e soprattutto revisori già nominati nelle srl e nelle coop. Il tema “caldo” è quello della revocabilità o meno degli organi di controllo o dei revisori già nominati prima della modifica contenuta nella L. 77/2020.

Ad avviso di chi scrive appare corretto propendere per la tesi della non revocabilità. Infatti, anche la nuova scadenza introdotta dall’art. 51-bis del DL 34/2020 convertito conferma che si tratta di una mera riapertura dei termini la cui scadenza non è puntuale ma “aperta”. Le nomine devono, infatti, avvenire “entro” la data di approvazione del bilancio 2021 e non con l’approvazione dello stesso. È nostra opinione che tale discrimine sia dirimente per chiarire come non sia venuto meno l’obbligo di nomina, ma sia stato semplicemente concesso un maggior termine alle srl e coop inadempienti. Solo così è possibile giustificare come i due provvedimenti di riapertura dei termini siano entrambi stati adottati a termini scaduti.

La tesi della revocabilità parte dall’assunto che non sia possibile determinare obblighi di nomina dell’organo di controllo o del revisore sulla base di parametri attinti da bilanci di differenti esercizi e che questo crei evidenti sperequazioni. Su tale ultimo punto non si può che concordare, ma occorre altresì evidenziare che tutte le riaperture di termini scaduti generano fenomeni sperequativi che risultano ancor più evidenti se si considera il caso del sindaco unico per il quale la giusta causa di revoca è configurabile solo a fronte di situazioni che possano ledere l’efficacia del controllo come chiarito dal Tribunale di Milano con le sentenze del 29 aprile 2009 e 24 novembre 2009.
Nel caso del sindaco unico, inoltre, la revoca non è automatica, ma deve essere approvata con decreto del tribunale competente e fino a quel momento il sindaco resta legittimamente in carica.