Il versamento a saldo e in acconto dei contributi previdenziali beneficia della proroga al 20 luglio

Di Paola RIVETTI

La circolare INPS n. 79, pubblicata nella tarda serata del 1° luglio, ha illustrato le modalità di compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF 2020, per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti da:
– artigiani e commercianti iscritti alle rispettive Gestioni previdenziali dell’INPS (sezione I del quadro RR);
– professionisti iscritti alla Gestione separata INPS (sezione II del quadro RR).

Per gli artigiani e i commercianti concorrono alla formazione della base imponibile contributiva il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2019, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti, determinate in base alle diverse percentuali introdotte dalla L. n. 145/2018, scomputate dal reddito dell’anno. I soci di srl iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti considerano, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, anche la parte del reddito d’impresa della società, corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, oppure la quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

Per la determinazione della base imponibile occorre far riferimento, nel modello REDDITI PF, ai redditi indicati nei quadri RF, RG, RH, LM (al lordo dell’ACE, rigo RS37, col. 15), integrati anche con quelli eventualmente derivanti dalla partecipazione a srl, dichiarati nel modello REDDITI SC.

Rispetto alla posizione dell’INPS sulla determinazione della base imponibile contributiva per i soci di srl, si segnala l’orientamento giurisprudenziale che esclude, invece, dal concorso alla predetta base imponibile i redditi derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di alcuna attività lavorativa all’interno di esse (cfr., tra le altre, Cass. 24 settembre 2019 n. 23790, 24 settembre 2019 n. 23792, 26 settembre 2019 n. 24097, 22 ottobre 2019 n. 26958).

Quest’anno, se il coadiuvante/coadiutore possiede utili derivanti da partecipazione in srl diversa da quella per la quale è stato iscritto alle Gestioni autonome, il relativo importo è indicato nella colonna 3A dei righi RR2 e RR3 (Quota di competenza del coadiutore/collaboratore) e riportato, unitamente agli altri redditi d’impresa, nel rigo RR3, colonna 3. Nel campo RR1, colonna 3 (Quote di partecipazione) deve essere indicata solo la quota di partecipazione del titolare, se è presente almeno un rigo in cui nella casella “Tipologia iscritto” è indicato il codice 1 del titolare.

Per gli iscritti alla Gestione separata INPS, la base imponibile è rappresentata dalla totalità dei redditi di lavoro autonomo professionale dichiarati ai fini IRPEF compreso quello in forma associata e quello proveniente – se adottato dal professionista – dal regime di vantaggio o forfetario. I quadri di riferimento nel modello REDDITI PF sono, quindi, l’RE, l’RH e l’LM. Per i contributi alla Gestione separata dovuti sulle indennità percepite nel periodo d’imposta dai giudici onorari di pace e dai vice procuratori onorari si fa riferimento al rigo RL26.

La sezione II del quadro RR è strutturata, analogamente agli anni scorsi, in modo tale da evidenziare tutti i redditi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata nell’anno in cui hanno concorso al raggiungimento del massimale di reddito (per il 2019 pari a 102.543), oltre il quale non è più dovuta la contribuzione previdenziale. Devono essere riportati (con codice 5 al rigo RR5, colonna 1) anche i redditi da lavoro autonomo (art. 53 comma 1 del TUIR) per i quali sono dovuti i contributi previdenziali obbligatori presso Casse previdenziali diverse dalla Gestione separata (è il caso, ad esempio, dell’architetto che, per una parte dell’anno, svolge la sola professione e, per la restante parte, svolge sia attività professionale che lavoro dipendente, oppure del professionista che produce reddito da lavoro autonomo sul quale sono pagati contributi, per una parte del reddito, presso la gestione ex Enpals e, per la parte restante, alla Gestione separata).

La circolare precisa che, in caso di produzione di reddito da lavoro autonomo professionale con obbligo di contribuzione alla Gestione separata, la sezione II del quadro RR deve essere compilata anche nei casi in cui:
– il reddito sia negativo o non sia stato prodotto alcun reddito a seguito di eventi particolari;
– sul reddito da lavoro autonomo prodotto è stato calcolato il contributo previdenziale obbligatorio in altra Gestione previdenziale o Cassa professionale autonoma (come “contribuzione soggettiva”);
– sia stato raggiunto il massimale di reddito come parasubordinato, così che non sarà assoggettato a contribuzione il reddito derivante dall’attività professionale.

Relativamente ai versamenti, per il saldo e gli acconti dei contributi previdenziali liquidati nella dichiarazione operano i medesimi termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi (art. 3-bis comma 3-bis del DL 384/92 e art. 18 comma 4 del DLgs. 9 luglio 97 n. 241). In presenza delle condizioni definite dal DPCM 27 giugno 2020, il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 dei contributi possono essere versati entro il 20 luglio, oppure dal 21 luglio al 20 agosto 2020, con la maggiorazione dello 0,4%.