L’Istituto ha divulgato il manuale della nuova procedura, che memorizza le sospensioni già inviate

Di Fabrizio VAZIO

È disponibile il nuovo servizio on line INAIL “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati Covid 19”.
Non è quindi più necessario inviare una PEC all’Istituto per comunicare se un’azienda abbia applicato la sospensione degli adempimenti e dei versamenti previsti dalla normativa sull’ emergenza epidemiologica da coronavirus.

L’Istituto ha predisposto dunque un’apposita procedura informatica accessibile ad aziende e intermediari abilitati ai servizi on line dell’INAIL, il cui manuale è riportato nel sito istituzionale.
Come spesso avviene, la procedura informatica è di un certo interesse per varie ragioni collegate in primis al fatto che l’applicativo effettua anche controlli sulla corretta applicazione della normativa.

Il nuovo servizio on line consente a tutti i soggetti assicuranti che hanno effettuato le sospensioni degli adempimenti e dei versamenti previste dalla normativa sull’emergenza epidemiologica da COVID-19 di comunicare all’INAIL, anche attraverso i propri intermediari, le sospensioni in discorso; occorre però che i soggetti precisino la disposizione normativa applicata e dichiarino altresì di essere in possesso delle condizioni previste dalla medesima disposizione per usufruire del beneficio.

Va notato che per ogni regime di sospensione può essere inviata un’unica comunicazione e non è quindi possibile rettificare in procedura la comunicazione già mandata: in caso di errori, bisognerà trasmettere una PEC alla sede INAIL competente.

La procedura memorizza le sospensioni già inviate ed evidenzia pertanto che la comunicazione è già stata mandata.
Particolare rilievo ha l’indicazione che il servizio verifica la compatibilità del regime di sospensione selezionato con eventuali altre comunicazioni già mandate. Nel caso in cui il regime giuridico selezionato non sia compatibile con una delle precedenti comunicazioni di sospensione inviate, la procedura evidenzia il messaggio: “Il regime di sospensione non è compatibile con una o più sospensioni già applicate”.

All’interno del manuale della procedura riportato nel sito INAIL, vi è una puntuale tabella di compatibilità fra i vari regimi giuridici che hanno previsto le sospensioni, con l’indicazione di quando ciascuno sia compatibile con gli altri.
È ovviamente possibile individuare le comunicazioni già inviate utilizzando l’apposita funzionalità.
Nella colonna “Stato pratica” è possibile altresì visualizzare l’iter della comunicazione inviata.

È importante notare che se la barra ivi riportata è di colore rosso, la comunicazione non è stata inviata a causa di un possibile malfunzionamento. In questo caso è necessario inviare una segnalazione tramite il servizio “Inail risponde” della sezione Supporto del portale www.inail.it.
È possibile altresì visualizzare la comunicazione inviata in formato pdf dall’apposita icona.

L’utente riceve per ogni invio una ricevuta di avvenuta trasmissione all’indirizzo mail inserito nella comunicazione stessa con allegato il pdf dove sono riportati i dati inviati.
Nel manuale sono altresì riportati tutti i facsimili delle comunicazioni che, lo si ripete, devono essere compilate con la massima cura, tenuto conto che non è possibile effettuare in procedura la correzione di un’eventuale comunicazione sbagliata.

Non sfugge poi la necessità di inviare tali comunicazioni con particolare scrupolo anche ai fini dell’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva, tenuto conto, tra l’altro, che l’Istituto ha recentemente ribadito che alle richieste di verifica della regolarità contributiva pervenute a far data dal 16 aprile 2020 si applicano gli ordinari criteri previsti dai DM 30 gennaio 2015 e 23 febbraio 2016; la proroga di validità di cui all’art. 103, comma 2 del DL 18/2020 convertito, infatti, riguarda soltanto i documenti unici di regolarità contributiva aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che hanno conservato la propria validità fino al 15 giugno 2020.