Indicazioni sulle procedure di revisione da svolgere sono contenute nell’ISA Italia 570

Di Ermando BOZZA e Stefano DE ROSA

L’art. 14 del DLgs. 39/2010 prevede che la relazione di revisione comprenda: “f) una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale”. Nell’attuale situazione di emergenza sanitaria è opportuno che gli amministratori valutino attentamente la continuità aziendale sulla base delle informazioni disponibili, evidenziando nella Nota integrativa eventuali situazioni di incertezza. Al tema della continuità aziendale è dedicato l’ISA Italia 570, che esamina le procedure per la valutazione dei presupposti della stessa e i relativi effetti sulla relazione di revisione.

In particolare, il revisore, in presenza di dubbi sulla continuità aziendale dovrà svolgere le seguenti attività:
– acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sull’utilizzo appropriato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale ed esaminare se l’analisi effettuata sia stata ben rappresentata in bilancio;
– concludere, sulla base degli elementi probativi ottenuti, se esista un’incertezza significativa sulla capacità dell’impresa di continuare a operare come un’entità in funzionamento;
– considerare e stabilire le implicazioni inerenti alla redazione della relazione di revisione.

Qualora la revisione sia esercitata dal collegio sindacale (o sindaco unico), quest’ultimo deve effettuare le verifiche dei presupposti del going concern nell’ambito della propria attività di revisione e, contestualmente, fruisce delle informazioni ottenute per svolgere anche il ruolo di vigilanza dell’attività societaria ai fini di salvaguardia del patrimonio. In tali casi:
– richiede all’organo amministrativo informazioni particolarmente approfondite delle situazioni in cui si evidenzino rischi per la continuità;
– esamina il comportamento e i criteri di valutazione applicati nei casi in cui si evidenzino criticità in merito alla continuità aziendale, come nel caso in cui si attivino le procedure per la riduzione del capitale sociale ex art. 2446 e 2447 c.c.;
– sollecita la società a intervenire per sanare le criticità che possono portare alla cessazione dell’attività, anche per mezzo delle procedure concorsuali.

Come evidenziato nell’ISA Italia 570, la valutazione degli amministratori sulla continuità deve riguardare un arco temporale minimo di dodici mesi, successivi alla data di riferimento del bilancio, quindi, nel caso di un bilancio 2019, fino al 31 dicembre 2020. In ogni caso, il revisore deve coprire il periodo temporale analogo a quello coperto dalla direzione. Laddove il periodo coperto dovesse risultare inferiore a quello minimo previsto, o qualora il revisore dovesse ritenere che il periodo di valutazione debba essere più esteso, deve chiedere alla direzione di estendere di conseguenza la propria valutazione. Nel caso in cui la direzione non adempia a tale richiesta, il revisore può emettere un giudizio con rilievi ovvero, laddove i potenziali effetti della limitazione nelle procedure di revisione dovessero essere valutati pervasivi, dichiarare l’impossibilità a esprimere un giudizio.

Qualora il revisore abbia acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati, ma dovesse ritenere che gli impatti dell’emergenza in corso possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare a operare come un’entità in funzionamento, egli dovrà attivare una serie di procedure aggiuntive per valutare se sono necessarie modifiche alla propria relazione sul bilancio. Tali procedure devono includere:
– la richiesta alla direzione, se non vi ha già provveduto, di effettuare una valutazione sulla capacità dell’impresa di continuare a operare;
– la valutazione dei piani d’azione futuri della direzione, di come le azioni possano migliorare la situazione e se i piani siano attuabili;
– la valutazione dell’attendibilità dei dati utilizzati per la previsione dei flussi di cassa;
– lo stabilire se le assunzioni per la previsione siano adeguatamente supportate;
– la richiesta di attestazioni scritte alla direzione in merito ai piani d’azione futuri e alla loro fattibilità.

Una volta completata l’attività di ricerca e di analisi degli elementi probativi, il revisore può giungere alle seguenti conclusioni:
– il presupposto della continuità aziendale è appropriato;
– il presupposto delle continuità aziendale è inappropriato;
– in rari casi, che esistono molteplici incertezze che possono far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale.

In particolare, in presenza di un utilizzo appropriato del presupposto della continuità aziendale e di informativa adeguata, il revisore inserirà nella propria relazione un richiamo di informativa. Nella tabella di seguito viene fornita una sintesi, tratta dal documento di ricerca Assirevi n. 176, dei possibili effetti sul giudizio del revisore nelle diverse fattispecie prospettate.

Fattispecie Giudizio del revisore
Utilizzo del presupposto della continuità aziendale appropriato. Senza rilievi.
Utilizzo del presupposto della continuità aziendale appropriato ma esiste incertezza significativa descritta adeguatamente in bilancio. Senza rilievi con richiamo d’informativa.
Utilizzo del presupposto della continuità aziendale appropriato ma esistono incertezze significative di cui non viene data adeguata informativa in bilancio. Giudizio con rilievi oppure
giudizio negativo quando gli effetti dell’informativa inadeguata sono tali da rendere inattendibile il bilancio.
Utilizzo del presupposto della continuità aziendale non appropriato. Giudizio negativo.
Presupposto della continuità aziendale giudicato non appropriato dalla direzione e bilancio redatto su basi alternative. Senza rilievi (sempre che sia fornita adeguata informativa).
Rifiuto della direzione di effettuare o estendere la propria valutazione della continuità aziendale. A seconda degli effetti della limitazione al lavoro di revisione:
– giudizio con rilievi oppure
– impossibilità di esprimere il giudizio.
Utilizzo del presupposto della continuità aziendale soggetto a molteplici significative incertezze, di cui viene data adeguata informativa in bilancio, la cui potenziale interazione e il cui effetto cumulato sul bilancio non consentono al revisore di formarsi un giudizio. In casi estremi e rari il revisore può concludere di non essere in grado di esprimere il proprio giudizio.