Sono diversi gli aspetti su cui si attende un’indicazione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate

Di Corinna COSENTINO e Paola RIVETTI

A quasi un mese dall’operatività generalizzata dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, sono ancora numerose le incertezze cui devono far fronte gli operatori, tra cui anche quelli che si avvalgono del regime forfetario di cui alla L. 190/2014.

I soggetti che applicano tale regime, benché siano esonerati dalla fatturazione elettronica ex art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015, non beneficiano di una specifica esclusione ai fini dei “corrispettivi telematici”. Resta ferma la possibilità di beneficiare delle esclusioni dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione di cui al DM 10 maggio 2019. Ad esempio, laddove effettuino operazioni di cui all’art. 2 del DPR 696/96 (es. cessioni di tabacchi, di giornali quotidiani, periodici e libri) non saranno tenuti alla memorizzazione e trasmissione dei relativi corrispettivi. In tal caso, però, essendo esonerati anche dall’emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale, dovranno annotare i corrispettivi in apposito registro cronologico, secondo le modalità di cui all’art. 24 del DPR 633/72 (ritenendosi applicabili i chiarimenti resi con ris. n. 108/2009 per i contribuenti “minimi”, confermati con circ. n. 9/2019 per i forfetari).

Inoltre, per i primi sei mesi di vigenza dell’obbligo (ossia fino al 30 giugno 2020), anche i soggetti forfetari potranno inviare i dati dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (anziché entro il dodicesimo giorno successivo) senza l’applicazione delle sanzioni. In ogni caso, tale moratoria s’intende limitata alla sola fase di trasmissione e non investe il termine di memorizzazione che rimane giornaliero.

È stato precisato che, in generale, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi “non ricorre laddove il contribuente decida di continuare a certificare i corrispettivi mediante fattura, che, a partire dal 1° gennaio 2019, ai sensi dell’articolo 1 del d.lgs. n. 127 del 2015, deve essere elettronica e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio” (risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 149/2019).
Partendo da tale indicazione, è stato sostenuto che, per i soggetti in regime forfetario, gli obblighi relativi ai “corrispettivi telematici” potrebbero essere sostituiti con l’emissione, per ogni operazione, di semplici fatture cartacee, posto che gli stessi non sono obbligati alla fatturazione elettronica, salvo scelta volontaria (circ. Assonime n. 14/2019, § 5). Tale interpretazione, per quanto condivisibile, non ha trovato finora conferma ufficiale.

Una questione che si trovano ad affrontare i soggetti in regime forfetario che procedono alla memorizzazione e alla trasmissione dei corrispettivi riguarda l’individuazione della causale di non applicazione dell’IVA da indicare nel file inviato tramite registratore telematico e nel documento commerciale posto che, per tali soggetti, vige un regime di franchigia da IVA che li esclude dall’obbligo di addebito dell’IVA a titolo di rivalsa e dalla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti. Si ritiene che, in parallelo con quanto avviene per la fatturazione elettronica e fatti salvi prossimi chiarimenti ufficiali, potrebbe essere utilizzato il codice natura NS/“N2”.

Sotto un diverso profilo, non dovrebbe sussistere l’obbligo di assolvere l’imposta di bollo di 2 euro sui documenti commerciali di importo superiore a 77,47 euro, stante la loro assimilazione agli scontrini e alle ricevute fiscali (per i quali l’esclusione dal tributo deriverebbe, rispettivamente, dall’art. 13 Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72 e dagli artt. 13 della L. 31/80 e 8 della L. 249/76). A conferma di tale interpretazione, va rilevato che la procedura telematica per la generazione del documento commerciale non contempla, allo stato attuale, un apposito campo per segnalare l’assoggettamento al bollo, a differenza di quanto avviene per la fatturazione elettronica, rispetto alla quale va compilato il campo “Dati bollo” nei file fattura.

Un ulteriore aspetto riguarda la fruibilità del credito d’imposta, previsto dall’art. 2 comma 6-quinquies del DLgs. 127/2015, pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto (per un massimo di 250 euro) o l’adattamento (per un massimo di 50 euro) dei registratori telematici. Detto credito d’imposta è fruibile a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento e il relativo corrispettivo è stato pagato mediante mezzi tracciabili.

Non ravvisandosi elementi ostativi, tale credito dovrebbe poter essere fruito anche dai soggetti in regime forfetario. Per la sua determinazione dovrebbe farsi riferimento al totale del costo sostenuto per l’acquisto o l’adattamento dello strumento, comprensivo dell’IVA per la quale non è esercitabile il diritto alla detrazione. Stando alle anticipazioni rese dall’Agenzia delle Entrate nel corso di un convegno del 23 ottobre scorso, il termine a decorrere dal quale il credito può essere utilizzato in compensazione potrebbe essere prossimamente definito con provvedimento (in quanto tali soggetti non liquidano l’imposta).