L’Agenzia adotta un’interpretazione non letterale della nozione di cui al DM 19 novembre 2018

Di Pamela ALBERTI

La deducibilità delle spese sostenute per l’acquisto di voucher che le imprese omaggiano ai propri clienti segue il trattamento delle spese di rappresentanza.
Nell’ambito della risposta a interpello n. 519/2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento ai fini delle imposte dirette dei voucher omaggio. Prima di tale intervento, in assenza di indicazioni, erano sorti dubbi con riferimento al regime di deducibilità del costo applicabile in capo al soggetto che acquista i voucher per omaggiarli a terzi (si veda “Voucher omaggio con deducibilità da chiarire” del 2 novembre 2011).

In linea generale, l’art. 108 comma 2 del TUIR e il DM 19 novembre 2008 disciplinano le spese di rappresentanza e stabiliscono la deducibilità delle spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni. Posto che i voucher in questione non sono né beni né servizi, ci si chiedeva se le predette spese potessero rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 108 del TUIR.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 519/2019, ha analizzato il caso in cui gli oneri sostenuti dall’azienda per l’acquisto dei voucher da regalare ai propri clienti costituiscono un piano di incentivazione nei confronti della propria clientela. L’attribuzione dei predetti buoni regalo avviene “a titolo promozionale e senza essere condizionati al verificarsi di particolari eventi in capo al destinatario”.
Al riguardo, l’Agenzia evidenzia che secondo il DM 19 novembre 2008 “(…) si considerano inerenti, sempre che effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore”.

Con la circolare 13 luglio 2009 n. 34 è stato, altresì, precisato che il decreto considera “inerenti” quelle erogazioni a titolo gratuito che perseguono finalità promozionali che consistono nella divulgazione sul mercato dell’attività svolta, dei beni e servizi prodotti, a beneficio sia degli attuali clienti che di quelli potenziali.

Tanto premesso, con riferimento al caso in esame, l’Agenzia osserva che l’onere sostenuto dall’azienda per i “buoni-corrispettivo” o “voucher” non è espressamente incluso tra le spese di rappresentanza, in quanto la formulazione letterale della disposizione normativa fa diretto riferimento alla nozione di beni e servizi.

Ciononostante, l’Agenzia ritiene che gli oneri sostenuti dalla società per i buoni corrispettivo rientrino nella lettera e) dell’art. 1, comma 1 del citato DM 19 novembre 2008, che rappresenta la categoria “residuale” delle spese di rappresentanza (nello specifico, la lettera e) fa riferimento a “ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente”).

Resta fermo, secondo l’Amministrazione finanziaria, che la deduzione dei voucher come spese di rappresentanza di cui all’art. 108 del TUIR è comunque subordinata al verificarsi delle condizioni previste dal citato DM, sulla base anche delle indicazioni fornite nella circolare n. 34/2009.