Dal 1° gennaio possibile l’opzione per ristrutturazioni importanti di primo livello eseguite su parti comuni con importi pari o superiori a 200.000 euro

Di Arianna ZENI

Il testo del Ddl. di bilancio per l’anno 2020 approvato in via definitiva dal Senato il 16 dicembre 2019, e in corso di esame in commissione Bilancio di Montecitorio, ha cambiato le norme che consentono di cedere le detrazioni fiscali derivanti dagli interventi sugli immobili.

In particolare, i commi 70 e 176 dell’art. 1 stabiliscono, rispettivamente:
– la sostituzione del comma 3.1 dell’art. 14 del DL n. 63/2013;
– l’abrogazione dei commi 2, 3 e 3-ter dell’art. 10 del DL n. 34/2019.
Come si evince dalla Relazione tecnica del Dipartimento di Ragioneria generale dello Stato del 16 dicembre 2019, il comma 1 del menzionato art. 10, che introduceva il comma 3.1 dell’art. 14 del DL 63/2013 relativo alla possibilità per optare per lo sconto in fattura per tutti gli interventi di riqualificazione energetica, non è stato abrogato per coordinare meglio le nuove modifiche normative. Detto comma 3.1, infatti, è stato riscritto dal comma 70 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020.

In sostanza, per effetto dal combinato disposto delle disposizioni contenute nei commi 70 e 176, dal 1° gennaio 2020:
– è soppressa la possibilità di optare per lo sconto in fattura per gli interventi antisismici di cui all’art. 16 del DL 63/2013 (viene abrogato infatti il comma 2 dell’art. 10 del DL 34/2019);
– lo sconto in fattura permane per gli interventi di riqualificazione energetica, limitatamente agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello su parti comuni e di importi elevati (è sostituito il comma 3.1 dell’art. 14 del DL n. 63/2013 dal comma 70 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020).

Il comma 70 in commento, quindi, riscrivendo il comma 3.1 dell’art. 14 del DL n. 63/2013 ripristina lo sconto in fattura per gli interventi:
– di ristrutturazione importante di primo livello di cui al DM 26 giugno 2015;
– eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali;
– con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro.

Al riguardo il DM 26 giugno 2015 del Min. Sviluppo economico, recante “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, definisce la “ristrutturazione importante di primo livello” come “l’intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comporta il rifacimento dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio”.

L’esercizio dell’opzione per ottenere lo sconto sul corrispettivo deve essere effettuata d’intesa con il fornitore.
Lo sconto, inoltre:
– è di importo pari all’ammontare della detrazione spettante;
– è anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

Al fornitore l’ammontare dello sconto è rimborsato sotto forma di credito d’imposta:
– da utilizzare esclusivamente in compensazione, mediante il modello F24 presentato esclusivamente in via telematica;
– in cinque quote annuali di pari importo.

Non si applicano i limiti di cui all’art. 34 della L. 388/2000 e all’art. 1 comma 53 della L. 244/2007 riguardanti, rispettivamente, i limiti di 700.000 euro per le compensazioni annuali e di 250.000 euro dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.