Possibile sommare con diverse opzioni i periodi contributivi ai fini del diritto alla pensione

Di Noemi SECCI

Per i professionisti iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti (CNPADC), la pensione di vecchiaia può essere ottenuta con 68 anni di età e 33 di contribuzione, oppure con 70 anni di età e 25 di contribuzione. È inoltre possibile ottenere la pensione di vecchiaia anticipata con 61 anni di età e 38 anni di contribuzione, oppure, a prescindere dal requisito di età, con 40 anni di contribuzione. Si può inoltre ottenere la pensione unica contributiva con un minimo di 62 anni e 5 di contribuzione. Questo trattamento è tuttavia calcolato col sistema integralmente contributivo, solitamente sfavorevole rispetto al sistema misto retributivo/reddituale, applicato alla generalità delle pensioni CNPADC, in quanto basato sulla sola contribuzione accreditata e sull’età pensionabile.

I dottori commercialisti iscritti alla CNPADC che hanno alle spalle dei periodi contribuiti presso la Gestione separata dell’INPS possono utilizzarli senza oneri, ai fini del diritto a pensione, mediante l’istituto della totalizzazione (DLgs. 42/2006). Attraverso la totalizzazione è possibile ottenere la pensione di vecchiaia, con un minimo di 66 anni di età e 20 anni di contribuzione complessiva (è necessaria l’attesa di un periodo di finestra, a partire dalla maturazione dei requisiti, pari a 18 mesi), oppure la pensione di anzianità, con 41 anni di contributi complessivi (più l’attesa di un periodo di finestra pari a 21 mesi). Qualora non si raggiunga autonomo diritto a pensione presso la cassa professionale, la prestazione è ricalcolata col sistema integralmente contributivo.

È inoltre possibile utilizzare i periodi contribuiti presso la Gestione separata ai fini della pensione sommandoli gratuitamente attraverso l’istituto del cumulo (art. 1 comma 239 e ss. della L. 228/2012). Il cumulo comporta ugualmente il ricalcolo contributivo della prestazione, a meno che il professionista non sia in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi presso CNPADC utili alla maturazione del diritto a pensione autonoma presso la Cassa medesima. Attraverso il cumulo può essere raggiunto il diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria o anticipata ordinaria ex art. 24 comma 10 del DL 201/2011, con 42 anni e 10 mesi di contribuzione complessiva per gli uomini, un anno in meno per le donne, più 3 mesi di “finestra”.

I contributi accreditati presso la Gestione separata possono essere utilizzati per ottenere le pensioni di vecchiaia anticipata e unica contributiva soltanto mediante l’istituto della ricongiunzione (L. 45/1990), ossia confluendo presso la CNPADC, con eventuale onere a carico del professionista.
Allo stato attuale, l’INPS non ammette che i contributi accreditati presso la Gestione separata possano essere oggetto di ricongiunzione, cioè possano essere accreditati presso altre casse per dar luogo a un’unica pensione.

Di recente, tuttavia, la ricongiunzione dei contributi della Gestione separata presso la CNPADC è stata oggetto di un’importante pronuncia della Cassazione, la n. 26039/2019, con cui è stata confermata la possibilità di avvalersi di questa tipologia di ricongiunzione da parte di un dottore commercialista, in quanto l’art. 1 comma 2 della L. 45/90 riconosce espressamente la facoltà di far confluire i contributi accreditati presso l’INPS verso la gestione in cui l’interessato risulta iscritto in qualità di libero professionista.

In merito, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 61/99, aveva già stabilito l’illegittimità dei limiti alla facoltà di ricongiunzione dei contributi, quale alternativa a cumulo e totalizzazione. La Consulta aveva infatti dichiarato costituzionalmente illegittima la L. 45/90, nella parte in cui non prevedeva la facoltà di avvalersi della ricongiunzione anche nel caso in cui sia possibile utilizzare altri istituti per sommare i contributi di casse diverse, come, appunto, cumulo e totalizzazione.

La facoltà di ricongiungere i contributi, peraltro, non può essere limitata dal fatto che la pensione dell’interessato debba essere calcolata utilizzando il solo sistema contributivo, o da ulteriori disomogeneità inerenti al sistema di calcolo. Secondo la Suprema corte, non è fondata nemmeno l’asserzione dell’INPS in merito all’ammissibilità della sola ricongiunzione in entrata, ossia della contribuzione trasferita dalle casse professionali verso le gestioni amministrate dall’Istituto.

La possibilità di ricongiungere alla contribuzione CNPADC i contributi accreditati presso la Gestione separata apre dei nuovi scenari interessanti per i dottori commercialisti, così come li apre alla generalità degli iscritti presso le casse di categoria. Occorre tuttavia attendere le eventuali modalità di attuazione da parte dell’INPS di quanto disposto nella sentenza della Cassazione.