L’Agenzia conferma l’interpretazione estensiva che ha preso piede nei giorni scorsi

Di Luca FORNERO

Con la ris. n. 93 di ieri, sono giunti gli attesi chiarimenti sull’ambito applicativo della modifica, a regime, della misura della prima e della seconda rata degli acconti delle imposte sui redditi e dell’IRAP, disposta dall’art. 58 del DL 124/2019 a beneficio dei contribuenti soggetti agli ISA. In luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell’importo complessivamente dovuto, è prevista la corresponsione di due rate di pari importo (ognuna del 50%).

Sotto il profilo soggettivo, viene confermato che, stante il rimando all’art. 12-quinquies commi 3 e 4 del DL 34/2019 operato dal citato art. 58, la modifica interessa i medesimi contribuenti che hanno beneficiato della proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, scadenti nel periodo 30 giugno 2019-30 settembre 2019. Per gli altri, resta ferma la consueta bipartizione (40% e 60%).

Pertanto, la novità normativa interessa tutti i contribuenti che, contestualmente (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 64/2019):
– esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569 euro).

Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:
– applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 comma 54 ss. della L. 190/2014;
– applicano il regime di vantaggio di cui all’art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
– determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
– ricadono in altre cause di esclusione dagli ISA.

Per quanto non citati espressamente dall’Agenzia delle Entrate, si ritiene che la nuova misura delle rate di acconto si applichi anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5115 e 116 del TUIR.

Sotto il profilo oggettivo, secondo l’Agenzia, la riduzione al 50% della seconda rata di acconto si estende, oltre che all’IRPEF, all’IRES e all’IRAP (espressamente citate dalla legge), anche all’imposta sostitutiva per il regime forfetario e alle altre imposte sostitutive per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell’acconto, quali, ad esempio:
– la cedolare secca di cui all’art. 3 del DLgs. 23/2011;
– I’IVAFE di cui all’art. 19 commi 18-22 del DL 201/2011;
– l’IVIE di cui all’art. 19 commi 13-17 del DL 201/2011.

Con specifico riferimento agli effetti della modifica normativa sul periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 (2019, per i soggetti “solari”), la ris. n. 93 ricorda che, per i citati soggetti ISA:
– resta “salva” la prima rata di acconto versata in misura pari al 40% (non occorre, quindi, in ogni caso integrare il pagamento a suo tempo effettuato);
– la seconda rata è dovuta nella misura del 50%;
– in caso di versamento in un’unica soluzione entro il 2 dicembre 2019 (soggetti “solari”), l’acconto è dovuto in misura pari al 90%.

Di fatto, quindi, per il 2019, in capo ai citati soggetti ISA, la misura degli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive si riduce al 90% (85,5% per la cedolare secca).

Si consideri un artigiano soggetto agli ISA che ha riportato, nel rigo RN34 del modello REDDITI 2019 PF, un importo pari a 2.000 euro e che determina l’acconto IRPEF 2019, in assenza di obblighi di ricalcolo, con il metodo storico.
La prima rata di acconto versata al 30 settembre 2019 ammonta a 800 euro (40% dell’acconto complessivamente dovuto, pari a 2.000). In assenza della modifica, entro il 2 dicembre 2019 si sarebbe dovuto versare il restante 60% (1.200 euro) o, il che è lo stesso, la differenza tra l’acconto complessivamente dovuto (2.000) e quanto versato a titolo di prima rata (800).

Per effetto della nuova disposizione, invece, gli 800 euro versati al 30 settembre 2019 vengono, di fatto, “cristallizzati” ed entro il 2 dicembre 2019 occorrerà pagare il 50% (anziché il 60%) dell’acconto complessivamente dovuto (cioè, 1.000 euro), per un totale di 1.800 euro (vale a dire, il 90% della base di computo dell’acconto).