Per la responsabilità 231 sarà sufficiente il delitto ex art. 2 del DLgs. 74/2000, qualunque sia l’imposta interessata e l’importo dell’evasione

Di Lorenzo IMPERATO e Mario GARAVOGLIA

Il Gruppo multidisciplinare dell’ODCEC Torino sul sistema dei controlli nelle società ed enti e DLgs. 231 ha trattato, nella nuova edizione del manuale “Modello organizzativo DLgs. 231/2001 e Organismo di Vigilanza”, anche il tema della rilevanza della commissione dei reati tributari ai fini della configurabilità della responsabilità delle persone giuridiche.

Tema rilevante sul piano teorico, posto che ci si è chiesti, nel tempo, se fosse o meno opportuno, nel quadro complessivo della risposta sanzionatoria prevista per i reati tributari, inquadrare questi ultimi quali reati presupposto della responsabilità delle persone giuridiche.

Su questo piano sono state sviluppate le argomentazioni che dovrebbero convincere circa l’inopportunità della previsione della responsabilità delle persone giuridiche derivante dalla commissione del reato tributario. Argomentazioni fondate sull’eccessivo carico sanzionatorio che ne deriverebbe. Una reazione sanzionatoria del tutto spropositata, che rappresenta un unicum nel panorama del diritto punitivo italiano, e che non sarebbe nemmeno utile, si ritiene, a tutelare pienamente il bene protetto dalle norme incriminatrici.

In una prima parte dell’opera, quindi, si è posta l’attenzione sulle ipotesi in cui i reati tributari già rilevavano, ancorché non direttamente, sulla responsabilità delle persone giuridiche. Sono state pertanto richiamate le esperienze in tema di associazione per delinquere e di autoriciclaggio.
In entrambi i casi, si può prefigurare la responsabilità della persona giuridica, non per la commissione del reato tributario, ma per la commissione del reato ad esso collegato.

Nella seconda parte si è affrontato il nuovo scenario, che è completamente mutato con l’approvazione della L. 4 ottobre 2019 n. 117, legge di delegazione europea 2018 (pubblicata nella G.U. 18 ottobre 2019 n. 245), che ha recepito i principi contenuti nella c.d. direttiva Pif (direttiva Ue 2017/1371), dedicata alla protezione degli interessi finanziari dell’Unione Europea.

Il Governo è chiamato ad approvare – entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge di delegazione – il decreto legislativo delegato, che dovrà ispirarsi ai seguenti principi generali.
In primo luogo, individuare quali fra i reati tributari vigenti possano essere ritenuti reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, secondo i criteri dettati nella direttiva Pif: essenzialmente, le frodi gravi all’IVA che comportino un’evasione complessiva superiore a dieci milioni di euro.

In secondo luogo, abrogare espressamente le norme interne che, per questi reati, stabiliscano che essi non siano punibili a titolo di tentativo o di concorso di persone nel reato.
Infine, integrare le disposizioni del DLgs. 231/2001, prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante dai reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea.
In questo modo, il legislatore ha superato le perplessità che, in materia, sono state discusse. Resta il fatto che, per ciascuno di questi punti si pongono questioni problematiche conseguenti all’attuazione della delega, che sono state affrontate nel manuale.

Segnaliamo da ultimo che il c.d. decreto fiscale – DL 26 ottobre 2019 n. 124 (pubblicato nella G.U. n. 252 nella stessa data) – ha anticipato i tempi, prevedendo, nell’art. 39 comma 2 l’introduzione nel DLgs. 231/2001 dell’art. 25-quinquiesdecies (!), che prevederà la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, in relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Questa previsione implica una sanzione pecuniaria, nel massimo, oscillante dal minimo di euro 129.000 al massimo di euro 774.500.

La norma entrerà in vigore, come esplicitato nel terzo comma dell’art. 39 citato, nel momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto.
Si tratta di una disposizione che pone tematiche ulteriori rispetto a quelle affrontate sinora, in quanto non rispetta i principi contenuti nella legge di delegazione europea. Non v’è traccia, infatti, della limitazione cui si è fatto cenno, consistente nell’applicazione delle sanzioni 231 in caso di produzione di un’evasione IVA complessivamente superiore a dieci milioni di euro.

Allo stato, ed in attesa della conversione del decreto legge, con le eventuali modifiche (ed un necessario coordinamento con l’esercizio della delega contenuta nella legge di delegazione europea 117/2019), sarà sufficiente a configurare responsabilità della persona giuridica la commissione – in presenza dei generali requisiti di fattispecie della responsabilità amministrativa – del delitto di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000, qualunque sia l’imposta interessata (imposte sui redditi o IVA) e qualunque sia l’importo dell’evasione in tal modo realizzata.
Si dovrà, quindi, tornare sul tema, attualissimo, che meriterà tutti gli approfondimenti necessari.