LIPE per il secondo trimestre al 16 settembre

Tale data è stata confermata nelle disposizioni del recente decreto «crescita»

Di Emanuele GRECO

L’art. 12-quater del DL 34/2019 (conv. L. 58/2019) ha definitivamente stabilito che la comunicazione dei dati delle liquidazioni relativi al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre.
A tal fine, è stato modificato l’art. 21-bis comma 1 del DL 78/2010 che disciplina la comunicazione.
Pertanto, per il secondo trimestre 2019, la comunicazione dovrà essere inviata entro lunedì 16 settembre 2019.

Prima dell’intervento normativo di cui all’art. 12-quater del DL 34/2019, il termine per l’invio dei dati del secondo trimestre era agganciato ai termine stabilito per la comunicazione dei dati delle fatture (c.d. “spesometro”) di cui all’art. 21 del DL 78/2010 abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Tale “coincidenza” aveva creato alcune incertezze, lo scorso anno, per il fatto che il termine per inviare lo “spesometro” era stato differito in una data successiva al 16 settembre e sussisteva il dubbio che il differimento potesse riguardare anche i dati delle liquidazioni. L’Agenzia delle Entrate aveva, però, confermato la permanenza del termine del 16 settembre (cfr. comunicato stampa del 14 settembre 2018).

In tema di IVA, per i rimanenti mesi del 2019, dovranno inoltre essere effettuate:
– la comunicazione degli acquisti effettuati da parte delle piattaforme digitali, entro il termine del 31 ottobre 2019, in sede di prima applicazione della norma (si veda “IVA dovuta se la piattaforma on line non trasmette i dati degli acquisti” del 28 agosto 2019);
– la presentazione dell’esterometro, il quale ha mantenuto la periodicità mensile (si veda “Esterometro ancora mensile” del 15 maggio 2019), i cui termini sono dunque fissati al 30 settembre, 31 ottobre, 2 dicembre e 31 dicembre 2019;
– la successiva comunicazione dei dati delle liquidazioni, per il terzo trimestre 2019, entro il termine del 2 dicembre.
Per quanto concerne, invece, i dati delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2019, si segnala un’ulteriore novità introdotta dal menzionato art. 12-quater del DL 34/2019.

La nuova versione dell’art. 21-bis comma 1 del DL 78/2010 prevede che i soggetti passivi possano effettuare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre “con” la dichiarazione annuale IVA (senza effetti sui termini ordinari di versamento dell’IVA dovuta in base alle liquidazioni periodiche).

In tale ipotesi, la dichiarazione deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Ciò al fine di rispettare le prescrizioni dell’art. 252, par. 1, della direttiva 2006/112/Ce, che impone agli Stati membri della Ue di fornire le informazioni relative alle operazioni attive e passive dei soggetti IVA entro due mesi dalla fine del periodo di imposta.

La descritta novità permette di accorpare due adempimenti (uno comunicativo e l’altro dichiarativo) “senza incidere sui termini, né sui tempi di liquidazione e controllo, né di versamento delle imposte” (cfr. dossier del Servizio Studi del Senato n. 123/5). La presentazione della dichiarazione annuale IVA in via “anticipata” diventa una soluzione appetibile, dunque, non solo per i soggetti passivi che hanno maturato un credito IVA e intendono chiederlo a rimborso o utilizzarlo in compensazione, ma anche per quelli che più semplicemente preferiscono astenersi da un doppio adempimento.

A fronte della nuova possibilità riconosciuta dal legislatore, si ricorda che, per l’anno di imposta 2019, il termine per inviare i dati delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre (qualunque sia la modalità prescelta dal soggetto passivo) è posticipato dal 29 febbraio 2020 al 2 marzo 2020, per effetto del differimento al primo giorno lavorativo successivo dei termini che cadono di sabato o in un giorno festivo (art. 7 comma 2 lett. l) del DL 70/2011).

2019-09-02T11:16:58+00:00Settembre 2nd, 2019|News|
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