Alle Sezioni Unite la possibilità di fermare i rimborsi IVA

Le Sezioni Unite si pronunceranno anche sul fermo in presenza di annullamento non definitivo del credito

Di Alfio CISSELLO

Ieri, la Corte di Cassazione, mediante l’ordinanza interlocutoria n. 16567, ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale devoluzione della questione alle Sezioni Unite, alcune problematiche in tema di fermo dei rimborsi IVA.

In realtà, alcune delle incertezze interpretative che si stanno per esporre non appaiono circoscritte ai rimborsi IVA, potendo riguardare qualsiasi tipo di fermo di rimborsi fiscali.
Peraltro, talune delle problematiche oggetto della pronuncia sono destinate ad acquisire maggiore importanza in ragione della modifica del DLgs. 158/2015 apportata all’art. 23 del DLgs. 472/97, che ha esteso la sospendibilità del rimborso in presenza di avvisi di accertamento (prima la norma era circoscritta agli atti di irrogazione delle sole sanzioni).

La potestà di bloccare un rimborso tributario in ragione della presenza di un controcredito, scaturente ad esempio da un avviso di accertamento, può, astrattamente, derivare dall’art. 23 del DLgs. 472/97 o dall’art. 69 del RD 2440/23. Se si tratta di IVA, entra in gioco pure l’art. 38-bis del DPR 633/72, che, come sancito nell’ordinanza di ieri, “contempla il rilascio in favore dell’amministrazione finanziaria di cauzioni, fideiussioni o altre garanzie e la sospensione ope legis del rimborso in caso di procedimento penale a carico del richiedente per emissione o utilizzo di fatture false per operazioni inesistenti”.

Ora che, come anticipato, in sostanza l’art. 23 del DLgs. 472/97 riguarda qualsiasi atto impositivo, le Sezioni Unite potranno fare chiarezza sulla possibilità, o meno, per gli uffici di applicare, “in sostituzione” del richiamato art. 23, il classico fermo dell’art. 69 del RD 2440/23.

Premettendo che la soluzione negativa, a nostro avviso, appare quella corretta, la possibilità di fermare il rimborso applicando la residuale norma del 1923 potrebbe aprire le porte a fermi disposti a fronte di annullamenti della ragione di credito con sentenza non definitiva.
Cosa che l’art. 23 comma 1 del DLgs. 472/97 non sembra permettere, posto che sancisce: “La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all’atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo”.
Ma, anche tralasciando quanto esposto, l’impossibilità di mantenere il fermo se con sentenza (appellata) l’accertamento o altro atto è stato annullato deriva dal fatto che, dopo il decreto 158 del 2015, le sentenze del giudice tributario sono a tutti gli effetti subito esecutive, potendo il contribuente agire in ottemperanza prima del giudicato.

Comunque, sul tema si registra un contrasto di giurisprudenza (nel senso indicato nel testo, Cass. SS.UU. 13 gennaio 2017 n. 758; contra, Cass. 12 febbraio 2019 n. 4038).
Per di più, ma di questo non si fa cenno nell’ordinanza di ieri, l’art. 69 del RD 2440/23 potrebbe legittimare il fermo in presenza di una ragione di credito contenuta in un semplice processo verbale di constatazione (così Cass. 12 febbraio 2019 n. 4038), cosa che non può avvenire richiamando l’art. 23 del DLgs. 472/97, che fa riferimento all’atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi.

Premesso tanto, le Sezioni Unite chiariranno se il fermo mantiene o meno i propri effetti quando la ragione di credito viene annullata con sentenza non ancora definitiva.
L’altra questione concerne la possibilità di sospendere il rimborso IVA ai sensi dell’art. 23 del DLgs. 472/97 o dell’art. 69 del RD 2440/23.

Secondo un orientamento (Cass. 9 novembre 2018 n. 28739, Cass. 31 ottobre 2018 n. 27784), che non può tuttavia ritenersi pacifico (Cass. 12 febbraio 2019 n. 4038), il sistema IVA, in ragione del richiamato art. 38-bis del DPR 633/72, prevederebbe già una forma “blindata” di garanzie per i crediti, dunque sarebbe impossibile invocarne il fermo, se non nei limiti del 38-bis.

Inoltre, la necessità di interpretare restrittivamente le cause che possono legittimare il fermo rispetta il principio, di matrice comunitaria, di neutralità dell’imposta.

2019-06-21T08:36:39+00:00Giugno 21st, 2019|News|
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