La riduzione delle sanzioni cambia a seconda che l’invio correttivo avvenga entro il 31 ottobre o dopo

Di Corinna COSENTINO e Emanuele GRECO

Scade oggi il termine per inviare la comunicazione dei dati delle fatture relative al primo semestre dell’anno.
Ai sensi dell’art. 4 comma 4 del DL 193/2016, l’adempimento ha carattere semestrale per il solo anno d’imposta 2017, assumendo carattere trimestrale a decorrere dal 2018.

Si ricorda che il termine per effettuare la comunicazione – previsto dal richiamato art. 4 comma 4 – era originariamente fissato in data 16 settembre 2017, quindi è stato prorogato, in prima battuta, al 28 settembre (DPCM 5 settembre 2017) e, successivamente, a oggi, 16 ottobre 2017.
A fronte delle molteplici difficoltà incontrate dagli operatori nella predisposizione e trasmissione dei dati, è attualmente allo studio un provvedimento che stabilisca la non applicazione delle sanzioni per le comunicazioni errate trasmesse a ridosso della scadenza.

Tanto premesso, può essere opportuno riflettere sulle modalità per regolarizzareeventuali violazioni.
Nel caso in cui la comunicazione sia stata trasmessa con dati incompleti o inesatti, è possibile inviare, entro oggi, una nuova comunicazione a integrazione della prima ovvero una comunicazione rettificativa (sul punto, si vedano anche le FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate).
Qualora, invece, il termine sia già decorso e la comunicazione risulti omessa, incompleta o errata, la sanzione amministrativa applicabile ex art. 11 comma 2-bis del DLgs. 471/97 è pari a 2 euro per ogni fattura, fino a un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.
Tuttavia, la sanzione è ridotta alla metà (un euro per ogni fattura, con un massimo di 500 euro per ciascun trimestre) qualora il soggetto passivo IVA effettui la comunicazione precedentemente omessa ovvero provveda alla correzione dei dati errati entro il quindicesimo giorno dalla scadenza.

Considerando che la comunicazione è attualmente semestrale in virtù del citato art. 4 comma 4 del DL 193/2016, non è ancora chiaro se il limite massimo di applicazione della sanzione (1.000 o 500 euro):
– debba essere calcolato distintamente per ciascuno dei due trimestri oggetto della comunicazione;
– ovvero se possa essere parametrato alla sopravvenuta cadenza semestrale dell’adempimento per il 2017 (il massimo sarebbe, quindi, pari a 1.000 o 500 euro per il semestre).

Le sanzioni sopra descritte possono essere ridotte avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, anche nell’ipotesi in cui l’invio dei dati sia effettuato oltre il quindicesimo giorno dal termine di legge (ris. Agenzia delle Entrate n. 87/2017).
A tal proposito, la ris. Agenzia delle Entrate n. 104 del 28 luglio 2017 ha specificato che il ravvedimento si applica sulla sanzione “ridotta” ovvero sulla sanzione “piena” a seconda che la comunicazione tardiva o correttiva sia trasmessa entro il quindicesimo giorno dalla scadenza ovvero oltre tale data.
Con riferimento alla comunicazione del primo semestre 2017 (il cui termine è stato prorogato a oggi), la riduzione delle sanzioni derivante dal ravvedimento deve essere calcolata:
– sulla sanzione “ridotta” laddove l’invio della comunicazione tardiva o correttiva avvenga entro il 31 ottobre 2017;
– sulla sanzione “piena” laddove la regolarizzazione avvenga a partire dal 1° novembre 2017.

Dunque, la misura della sanzione (“piena” o “ridotta”) viene determinata in rapporto alla data in cui avviene l’invio della comunicazione (in precedenza omessa o errata), dopodiché la riduzione della sanzione si applica in base al momento in cui avviene il versamento della sanzione da ravvedimento.
Esemplificando, se l’invio correttivo dei dati di 60 fatture è effettuato entro il 31 ottobre e il ravvedimento è perfezionato (con il versamento della sanzione) entro il 15 gennaio 2018 (primo giorno feriale successivo al 90° giorno dal termine per la comunicazione):
– la sanzione “base” è pari a 60 euro nel suo minimo (un euro per 60 fatture);
– operando il ravvedimento ex art. 13 comma 1 lett. a-bis del DLgs. 472/97, la sanzione viene ridotta a 1/9 e dovrà essere versato l’importo di 6,67 euro.

Possibile la riduzione fino a 1/5 del minimo

Dalla lettura della risoluzione n. 104/2017, si desume anche che è possibile:
– avvalersi della riduzione delle sanzioni nei termini “ultrannuali”, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. b-bis e b-ter, vale a dire, rispettivamente, nella misura di 1/7 e 1/6 del minimo;
– applicare il ravvedimento a 1/5 del minimo se la violazione è constatata mediante PVC.

Inoltre, dagli esempi di calcolo delle sanzioni con ravvedimento proposti nella ris. n. 104/2017, si evince che, ai fini delle riduzioni di cui alle lettere b, b-bis e b-ter dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 472/97, il termine per il ravvedimento va computato con riferimento al termine di presentazione della dichiarazione IVA.